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Penale: omesso versamento IVA ( Novità del DLgs. 158/2015)

  • di Luigi Mondardini

    Nella nuova versione la soglia è elevata a 250 mila Euro.

    La norma in vigore dal 22.10.2015 recita:  "è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta". 
     
    Nella precedente versione, invece, la soglia di punibilità era pari a 50.000 euro.
     
    Per l'integrazione della fattispecie non basta  la mera omissione dell'adempimento tributario, occorrendo anche:
     
    -che l'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale sia superiore a 250.000 euro;
    -che l'inadempimento si protragga oltre il termine per il pagamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.
     
    Sotto il profilo oggettivo, quindi, commetterà il reato il contribuente che, entro il prossimo 28.12.2015, non dovesse versare l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al 2014, se il debito supera 250.000 euro. 
     
    E', quindi, possibile evitare conseguenze penali versando, entro il suddetto termine, una parte del debito tributario che consenta al contribuente di attestare il residuo al di sotto della soglia.
     
    Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, inoltre, l'integrazione della fattispecie richiede il dolo generico, ossia un comportamento cosciente e volontario. 
     
    Elemento più volte messo in dubbio in assenza dei mezzi finanziari per far fronte al debito verso l'Erario, giungendosi anche ad invocare l'esistenza della esimente della c.d. "forza maggiore".
     
    Al riguardo, peraltro, la Corte di Cassazione tende ad affermare che l'inadempimento dell'obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico, escludendo che possa essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità.
     

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