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Reverse charge: quando l’integrazione fa scattare il versamento

  • di Luigi Mondardini

    In alcuni casi l’integrazione delle fatture non determina un saldo a zero, ma comporta il versamento dell’IVA.

    La procedura dell’inversione contabile è  prevista per alcune operazioni e interessa  un debitore dell’imposta , vale a dire colui  che riceve la fattura senza applicazione dell’Iva e  che applica generalmente il regime ordinario Iva, senza limiti alla detrazione ; pertanto il reverse charge non genera alcun debito di imposta.
    Nel settore dell’edilizia , per le prestazioni di servizi  (  lettera a) del sesto comma dell’articolo 17 del decreto Iva) , il reverse charge si applica dal terzo soggetto coinvolto nella catena , vale a dire dal subappaltatore.
    Pertanto il debitore d’imposta è l’appaltatore il quale generalmente detrae interamente l’Iva risultante dalle annotazioni fra gli acquisti. 
    Per i soggetti in regime ordinario le fatture ricevute in reverse charge ed integrate dell’Iva e  che vengono  registrate nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti, determinano un saldo di imposta a zero e nulla  è dovuto all’erario. 
    Con riferimento alle nuove operazioni rientranti nel reverse charge dal 1 gennaio 2015 , vale a dire le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, l’inversione contabile ai fini Iva coinvolge anche il committente poiché si applica in ogni caso quando essa è effettuata a favore di soggetti passivi.
     
    Così per qualsiasi soggetto che effettua operazioni esenti – come nel caso del medico -  che  ha affidato ad una impresa le pulizie dello studio, riceve la fattura non soggetta ad Iva, deve integrarla dell’Iva e registrarla sia nel registro degli acquisti che vendite.
     
    Tuttavia non avendo tale soggetto il diritto alla detrazione, dovrà versare periodicamente l’imposta ed inoltre perderà  l’esonero dalla dichiarazione annuale Iva.
     
    La stessa situazione si presenta per un imprenditore agricolo che opera nel regime speciale Iva di cui all’articolo 34 del Dpr n. 633/72 per il quale non opera la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti e quindi se ad esempio ha appaltato l’installazione di un impianto elettrico dovrà versare l’Iva all'erario.
     
    Per i contribuenti minimi/forfettari  la norma prevede espressamente che tali soggetti, versano l’Iva sugli acquisti in reverse charge.
    I contribuenti minimi ed i nuovi forfetari  emettono fattura senza applicazione dell’imposta ma segnalando che applicano il particolare regime; quindi il committente non deve integrare la fattura.
     
    Invece per le fatture di acquisto essi risultano debitori di imposta e pertanto  integrano le fatture ricevute in reverse charge e versano l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
     

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