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Dichiarazione infedele: ravvedimento e novità della riforma

  • di Luigi Mondardini

    Le violazioni non formali ai fini dei redditi e IVA rientrano nell’infedeltà dichiarativa.

    Si tratta di quelle violazioni che hanno determinato una minore imposta o ad un maggior credito quali la  deduzione di costi non inerenti o documentati in maniera insufficiente, ricavi non dichiarati, redditi diversi non dichiarati, omesse variazioni in aumento ecc.
     
    Questa ipotesi è sanzionata, nella versione attuale degli artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97, con una sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito.
     
    Tali violazioni che possono essere sanate tramite ravvedimento operoso; a seguito delle modifiche della L. 190/2014, il ravvedimento è possibile  sino a quando è notificato l’avviso di accertamento, non essendo più impedito  dal controllo fiscale come una notifica di un questionario o la consegna di un verbale di constatazione
    .
    Il ravvedimento si perfeziona mediante la presentazione della dichiarazione integrativa unitamente al pagamento di sanzioni ridotte, interessi legali (calcolati applicando i diversi tassi che si sono succeduti negli anni) e imposte.
     
    Quindi ora è possibile sanare non solo le violazioni commesse nell’ambito del modello UNICO 2015, ma pure quelle relative agli anni pregressi.
     
    Al momento:
    - le violazioni commesse nell’ambito del modello UNICO 2015 non ancora sanate entro il 29 dicembre potranno essere ravvedute con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo (12,50%), se il tutto avviene entro il 30 settembre 2016;
     
    - le violazioni commesse nell’ambito del modello UNICO 2014 possono essere sanate con riduzione della sanzione a 1/7 del minimo (14,28%), se il tutto avviene entro il 30 settembre 2016;
     
    - le violazioni commesse nell’ambito del modello UNICO 2013 e di quelli antecedenti possono essere sanate con riduzione della sanzione a 1/6 del minimo (16,66%), a prescindere da quando avviene il ravvedimento, fermo restando lo sbarramento derivante dalla notifica dell’accertamento.
     
    Qualora, però, fosse stato consegnato il verbale di constatazione, la sanzione sarebbe da ridurre in ogni caso a 1/5 del minimo (20%), anche se, per ipotesi, concernesse il modello UNICO 2014.
     
    Si precisa che il DLgs. 158/2015 ha modificato il regime sanzionatorio della dichiarazione infedele. 
     
    Al momento  le novità si applicano dal gennaio 2017, ma la legge di stabilità forse anticiperà il tutto al gennaio 2016.
     
    La sanzione base sarà diminuita, e passerà dal 90% al 180% delle imposte, mentre sarà operante la riduzione di un terzo quando la maggiore imposta o il minor credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati, e comunque complessivamente inferiori a 30.000 euro .
     
    Non opera, per le violazioni pregresse, l’aumento della metà per le condotte fraudolente, in quanto è una disposizione peggiorativa nei confronti dei contribuenti.
     
     
     

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