> >

Reverse charge: gli adempimenti

  • di Luigi Mondardini

    Il meccanismo del r.c. comporta alcuni obblighi sia per il soggetto che emette la fattura sia per il soggetto che la riceve.

    il soggetto che emette la fattura:
    - ha l’obbligo di indicare in fattura la dicitura “reverse charge” o “inversione contabile” .
    - Annota la fattura nel registro delle vendite entro i termini ordinari.
     
    Si precisa che l’indicazione nella fattura della norma che prevede l’applicazione del reverse charge è diventata facoltativa a partire dal 1° gennaio 2013.
     
    Il soggetto che emette la fattura:
     
    - Assolve l’IVA attraverso l’integrazione della fattura con indicazione dell’IVA e la dicitura “Autofatturazione”. 
    - Annota la fattura nel registro delle vendite con riferimento al mese di ricevimento. 
    - Annota la fattura nel registro degli acquisti entro i termini ordinari.
     
    In particolare questo meccanismo di assolvimento del’IVA si presenta nel settore immobiliare sia nelle operazioni di subappalto per lavori edili sia nelle cessioni di immobili strumentali.
     
    La Legge di stabilità 2015 ha apportato delle novità all’art. 17, comma 6 del d.P.R. 633/1972, introducendo nuove ipotesi di applicazione del meccanismo del reverse charge .
     
    Tre sono i settori di attività interessati : il settore edile, il settore energetico ed il settore della grande distribuzione.
     
    In particolare: 
    - Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici 
    - Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (articolo 3 della direttiva 2003/87/CE) 
    - Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di
    certificati relativi al gas e all’energia elettrica 
    - Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore  
    - Cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari 
    - Cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo
    -
    Il nuovo meccanismo impositivo è già applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, facendo eccezione alle operazioni previste al punto 5 della tabella sopra riportata, ovvero, le cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari. Infatti, per tali operazioni, si attende una specifica autorizzazione del Consiglio Europeo
     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link