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Rimborso IVA TR entro il 31 ottobre

  • di Luigi Mondardini

    Entro fine mese è possibile richiedere il rimborso o la compensazione del credito IVA relativo al 3° trimestre 2014.

    Va  utilizzato il modello IVA TR approvato con Provvedimento del 26 marzo 2014, ma tenendo conto delle nuove istruzioni approvate con Provvedimento del 19 settembre 2014
    Il prossimo 31 ottobre 2014 scade il termine per presentare il modello IVA TR per la richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA infrannuale relativo al 3° trimestre 2014.
     
    Il modello da utilizzare è  quello approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 26.03.2014 e deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
     
    I contribuenti Iva che presentano un credito Iva trimestrale superiore a € 2.582,28 e che rispettano determinati requisiti indicati dall'art. 30, comma 3, lett. a), b), c), d) ed e) del D.P.R. n. 633/1972, possono richiederne il rimborso o la compensazione presentando il modello IVA TR.
     
    Il modello da utilizzare per la presentazione dell'istanza è quello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26.03.2014, ma le relative istruzioni e specifiche tecniche sono state aggiornate di recente con Provvedimento del 19.09.2014 per recepire le novità intervenute con riguardo ai soggetti ammessi al rimborso IVA in via prioritaria. 
     
    Esistono alcune categorie di contribuenti, individuate da specifici decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, che sono ammesse all'erogazione prioritaria del rimborso IVA, ossia entro 3 mesi dalla richiesta sulla base di quanto previsto dall'art. 38-bis, comma 9, D.P.R. n. 633/1972.
     
    In particolare dal 2007 ad oggi sono state individuate cinque categorie di contribuenti per le quali è previsto il rimborso IVA in via prioritaria.
    Si tratta dei seguenti soggetti:
    - subappaltatori edili che effettuano prevalentemente prestazioni di servizi con applicazione del meccanismo del reverse charge (D.M. 22.03.2007); 
    - operatori economici che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, cosiddetti "ferrosi" (D.M. 25.05.2007) - codice ATECO 2007 38.32.10; 
    - operatori economici che svolgono attività di produzione di zinco, piombo e stagno, nonché di semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi (D.M. 18.07.2007) - codice ATECO 2007 24.43.00; 
    - soggetti che svolgono attività di produzione di alluminio e semilavorati (D.M. 21.12.2007) - codice ATECO 2007 24.42.00.
     
    Da ultima, con il Decreto MEF del 10.07.2014, è stata individuata una quinta categoria di contribuenti a cui spetta il rimborso IVA prioritaria: i produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi, aventi codice di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 30.30.09.
     
    Per tali contribuenti, è possibile chiedere il rimborso IVA in via prioritaria a partire dalla richiesta relativa al 3° trimestre 2014, ossia a partire dal modello IVA TR da presentare entro il 31.10.2014. 
     
    A tal fine, con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19.09.2014, sono state aggiornate le istruzioni e le specifiche tecniche al modello IVA TR, in modo da recepire la novità riguardante l'ampliamento della platea di contribuenti ammessi al rimborso IVA in via prioritaria. Il modello IVA TR resta, invece, quello approvato con Provvedimento del 26.03.2014.
     
     
     
     
     

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