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Tre anni il termine di prescrizione per il Bollo Auto

  • di Luigi Mondardini

    L’accertamento del mancato pagamento bollo auto è possibile entro la fine del terzo anno successivo.

    Il recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione. Ciò  trova conferma in diversi  pronunciamenti della giurisprudenza:
     
    La "tassa di circolazione", divenuta "tassa di possesso", è diventata regionale dal 1993, per le sole Regioni a statuto ordinario.
     
    Vige il principio secondo cui  il raggiungimento della prescrizione dopo tre anni vieta alle Regioni di prorogare il termine con proprie leggi. In tale ottica assume particolare rilevanza la Sentenza n. 311 del 2 ottobre 2003 (dep. il 15 ottobre 2003) della Corte Costituzionale la quale ha sancito che le Regioni non possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione del bollo. 
     
    Nel calcolare esattamente se il termine prescrizionale sia stato rispettato, per esempio in caso di notifica di avviso di accertamento o cartella esattoriale, devono essere considerate :
     
    -  le eventuali precedenti notifiche interruttive (notifiche di solleciti, avvisi, etc.)
    - le eventuali proroghe che potrebbero essere state decise a livello nazionale (normalmente da leggi finanziarie o decreti fiscali).
     
    L'ultima legge che ha previsto proroghe e' il decreto fiscale collegato alla finanziaria 2004 (art.37 legge 326/03) che ha disposto che tutte le prescrizioni (in materia di bollo) con scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05 fossero prorogate a tale ultima data.
     
    Occorre considerare che in tema di bollo auto,oltre all’avviso di accertamento, anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
     
    Proprio in riferimento a quest’ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo (avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) seppur comporti l’interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall’art.2953 cc.( si veda in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007).
     
    In caso di ricezione di un avviso di accertamento ove l’Amministrazione regionale contesta l’omesso, l'insufficiente o il ritardato pagamento della tassa automobilistica, o di un avviso bonario, ossia di un invito al pagamento  del bollo auto, che se accolto evita un futuro invio di un avviso di accertamento, si può presentare istanza di annullamento in autotutela entro 30 giorni dalla notifica.
     
    In caso invece di ricezione di cartella esattoriale la presentazione dell’istanza in via di “autotutela” non interrompe il termine (60 giorni dalla data di notifica) entro il quale ricorrere alla Commissione Tributaria.
    In caso di mancato pagamento, entro 60 gg. dalla notifica della cartella, il concessionario avvierà la riscossione coattiva.
     

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