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Nuovo ravvedimento : sanabile anche il PVC

  • di Luigi Mondardini

    La disciplina del ravvedimento operoso è stata modificata significativamente con la Legge di Stabilità 2015.

    Le nuove regole sono utilizzabili  anche per regolarizzare violazioni commesse prima del 1° gennaio 2015.
     
    Versamenti. Confermata la possibilità di effettuare il ravvedimento con la sanzione ridotta a 1/10 del minimo entro 30 giorni dalla scadenza, applicando la sanzione del 2% giornaliero per i versamenti che intervengono nei primi 14 giorni.
     
    Per tutte le violazioni, non solo relative a versamenti ma anche a dichiarazioni e comunicazioni, rimane la possibilità di effettuare il ravvedimento versando 1/8 della sanzione minima  entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa; quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione.
     
    Per quanto concerne i tributi  gestiti dall’Agenzia delle Entrate sono stati introdotti nuovi termini  entro  cui è possibile utilizzare il ravvedimento  con sanzioni che sono via via decrescenti.
     
    Gli accessi, le ispezioni e le verifiche non sono più cause ostative che precludono la possibilità di effettuare il ravvedimento, sempre però limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
     
    Neppure il processo verbale di constatazione rappresenta una causa ostativa al ravvedimento operoso, tuttavia si prevede che la riduzione delle sanzioni sia ad 1/5.
     
    Il ravvedimento non può essere effettuato soltanto quando viene notificato un avviso di accertamento o di liquidazione, o ancora un avviso bonario per effetto della liquidazione automatica o del controllo formale della dichiarazione. 
     
    Fino al 31 dicembre 2014  il ravvedimento aveva come termine finale  quello di  presentazione della dichiarazione dell’anno in cui si era  commessa la violazione.
     
    Con le modifiche della Legge di Stabilità, non vi è più alcuna limitazione di carattere temporale , potendosi avvalere del  ravvedimento  sino al termine di prescrizione.
     
    Una novità è data dalla possibilità di perfezionare il ravvedimento entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando è stata commessa la violazione.
     
    Per quanto concerne la riduzione delle sanzioni , si passa dalla misura precedente ad un 1/8 , alla nuova misura della riduzione della sanzione ad 1/7 per i ravvedimenti perfezionati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa (o quando non è prevista una dichiarazione periodica entro due anni dalla violazione); oltre  questo termine il ravvedimento si può fare, ma con la sanzione ridotta ad 1/6.
    Con riferimento ad alcuni istituti deflattivi del contenzioso introdotti negli ultimi anni, quali la definizione integrale dei PVC, degli inviti al contraddittorio e acquiescenza rafforzata, gli stessi sono stati soppressi dalla Legge di Stabilità ma con decorrenza differita; pertanto si renderanno applicabili ancora per tutti gli atti notificati entro il 31 dicembre 2015.
     
    In altri termini a fronte di un PVC notificato durante il 2015 , il contribuente  potrà , da un lato avvalersi della definizione integrale con il beneficio della sanzione ridotta ad 1/6 ma accettando tutte le rettifiche operate dall’ufficio, dall’altro utilizzare il ravvedimento operoso pagando la sanzione ridotta ad 1/5 ma solo  sulle violazioni che  ritiene opportuno sanare.
     

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