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Split payment per le fatture emesse dal 1.1.2015

  • di Luigi Mondardini

    Il MEF ha specificato che il nuovo metodo di versamento è applicabile alle operazioni fatturate dall’1.1.2015.

    Il Ministero evidenzia che l’IVA diventa esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’Ente pubblico, al momento di ricezione della fattura.
     
    La  Finanziaria 2015, ha introdotto un innovativo metodo di versamento dell’IVA, c.d. “split payment”, per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”.
     
    Il nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72 prevede infatti che i predetti soggetti  sono tenuti “in ogni caso” a versare l’IVA agli stessi addebitata direttamente all’Erario e non al fornitore (cedente / prestatore), entro termini e con modalità che saranno
    stabiliti dal MEF con un apposito Decreto.
     
    Il citato art. 17-ter non trova applicazione  per le operazioni in cui l’Ente pubblico assume la qualifica di debitore d’imposta; lo “split payment” non può essere quindi applicato per gli acquisti di beni / prestazioni di servizi soggetti al reverse charge.
     
    È esclusa altresì l’applicazione dello “split payment” da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte “a titolo d’imposta sul reddito”.
     
    L’art. 1, comma 632, Finanziaria 2015 dispone che il metodo in esame trova “applicazione per le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015”.
     
    Il  versamento diretto dell’IVA all’Erario interessa “le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA”.
     
    Lo stesso MEF evidenzia che lo “split payment” è applicabile “alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data”.
     
    Le fatture emesse fino al 31.12.2014 pertanto  non saranno interessate dallo stesso. 
    Per le fatture con “IVA ad esigibilità differita” emesse fino al 31.12.2014, l’iva resta a debito in capo al fornitore  e concorre al saldo della liquidazione periodica.
     
    Nel Comunicato stampa il MEF “anticipa” un importante aspetto legato all’esigibilità dell’IVA, specificando che la stessa si realizza  al momento del pagamento della fattura da parte dell’Ente pubblico; ovvero  su opzione dell’Ente pubblico al momento della ricezione della fattura.
     
    Infine il MEF specifica che il versamento dell’IVA da parte dell’Ente pubblico sarà effettuato utilizzando una delle seguenti modalità: 
    - con un distinto versamento per ciascuna fattura la cui IVA è divenuta esigibile; 
    - in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta con riferimento a tutte le fatture per cui l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno; 
    - entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
     

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