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Sul reverse charge mancano i necessari chiarimenti

  • di Luigi Mondardini

    La legge di Stabilità 2015 ha introdotto la nuova lettera a-ter, nel comma 6, dell’art. 17, D.P.R. 633/1972.

    In base a tale disposizione viene estesa  l’applicazione del reverse charge per le “prestazioni di servizi di pulizia, didemolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. La nuova misura è stata introdotta a regime a partire dal 1° gennaio 2015. 
     
    A differenza della  normativa comunitaria che fa riferimento ai “beni immobili”, il Legislatore nazionale parla di “edifici”; pertanto tale  criterio risulta oggettivamente più ristretto rispetto a quello adottato dal Legislatore comunitario.
     
    Il carattere oggettivo della pretazione. Per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, il reverse charge assume carattere oggettivo, cioè si applica sempre, nel caso in cui il committente sia  un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
    Quando invece  un’impresa eroga servizi di pulizia a un condominio dotato del solo codice fiscale, il reverse charge non potrà trovare applicazione. 
     
    Nel definire il campo di applicazione ed estensione del  reverse charge, la norma fa riferimento alla sola installazione di  impianti e non alla loro manutenzione. Così ad esempio il r.c. si applicherà per  l’installazione degli ascensori, ma non si dovrebbe applicare alla manutenzione. 
     
    Il semplice rinvio  ai  codici Ateco non sembra essere esauriente, non essendo chiaro se si debba fare riferimento al soggetto o all'oggetto della prestazione.  Sarebbe quanto mai opportuno che l’Amministrazione intervenisse urgentemente per chiarire la questione.
     
    Nel caso di cessione di impianti con relativa installazione, con prevalenza di una obbligazione di dare rispetto ad una di fare ,  non potrà trovare applicazione il reverse charge, in quanto quest’ultimo trova applicazione per le prestazioni di servizi. Nel caso di specie siamo invece di fronte a una cessione di beni. 
     
    L’Amministrazione Finanziaria, in riferimento alla lettera a), comma 6, dell’art. 17, D.P.R. 633/1972, ha chiarito che le prestazioni di fornitura di beni con posa in opera sono escluse dall’applicazione del “reverse charge”, qualora la posa in opera assuma una funzione accessoria rispetto alla fornitura del bene (cfr. C.M. n.37/E/2006). In tali casi, infatti, l’operazione si configura come cessione di beni e non come prestazione di servizi. 
     
    Anche la Corte di Giustizia UE è intervenuta sulla questione; in  particolare, il giudice comunitario ha affermato che la fornitura con posa in opera rappresenta una cessione di beni quando si verificano le seguenti ipotesi:  il prezzo dei beni prevale sul costo totale dell’operazione;  l’attività consiste nella mera posa dei beni, senza alterarne la natura;  la posa in opera dei beni viene effettuata senza necessità di adattarli alle esigenze specifiche del cliente.
     

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