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Aliquota Prestazione di servizi: il momento impositivo

  • di Luigi Mondardini

    A partire dal 1° ottobre 2013 è efficace l’aumento dell’aliquota ordinaria Iva dal 21% al 22%. Criteri diversi tra operazioni interne ed esterne.

    Per individuare la corretta aliquota da applicare ai servizi le norme di riferimento sono contenute nell’ambito dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972 sia per le per le prestazioni di servizi interni che per quelle  ricevute da soggetti non residenti, comunitari o extracomunitari.  In merito a tale ultima previsione normativa , importanti chiarimenti sono stati forniti con la C.M. 16/E/2013.

    Operazioni interne - Nel caso di prestazione”interne” rileva il momento del pagamento del corrispettivo. Se è emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato o fatturato, alla data della fattura o del pagamento. 

    Si pensi al caso di una consulenza fornita da un professionista a una società italiana nel mese di settembre 2013, per la quale il corrispettivo venga pagato ad ottobre. In tal caso, l’aliquota da applicare è collegata al pagamento del corrispettivo, che costituisce il momento di effettuazione della prestazione. Pertanto, sull’operazione si applicherà l’Iva del 22%. 

    Stesse considerazioni per la società di trasporto, operatore nazionale, in relazione a trasporti sul territorio nazionale per conto di committenti italiani. In tal caso, anche qualora la prestazione sia stata ultimata, ma il pagamento avvenga nel mese di ottobre 2013, l’operazione sconterà l’aliquota Iva del 22%.

    Diversamente, per i pagamenti ricevuti prima o, a prescindere dal pagamento, per la quale lo stesso emette fattura nel corso del mese di settembre, troverà applicazione l’aliquota Iva del 21%.

    Com’è evidente nessuna rilevanza assume il momento di ultimazione della prestazione. 

    Soggetto non residente - L’articolo 6, comma  6, D.P.R. 633/1972 prevede, tra l’altro, che i sevizi generici (7-ter) resi da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate.

    La data dell’ultimazione della prestazione è la data di riferimento per il committente italiano per adempiere agli obblighi di assolvimento dell’imposta attraverso l’integrazione o l’emissione dell’autofattura.

    Se anteriormente al verificarsi di questi eventi la prestazione viene pagata, la stessa si considera effettuata nei limiti del pagamento. Riprendendo il precedente esempio relativo dalla consulenza fornita da un professionista ad una società italiana reso nel mese di Settembre ed ipotizzando che il professionista sia un soggetto non residente qualora la prestazione s’intenda ultima nel mese di settembre l'operatore nazionale deve integrare ovvero autofatturare l'operazione applicando l’imposta del 21%.

    Diversamente, se la prestazione viene ultimata nel corso del mese di ottobre, ma viene fatturata nel mese di settembre, l'integrazione della fattura ovvero l'autofatturazione deve avvenire al 22 per cento. 

    Considerazioni – Regole diverse, dunque, per le operazioni interne e per le prestazioni ricevute da soggetti non residenti. Mentre nel primo caso non assume alcuna rilevanza il momento di ultimazione della prestazione, tale evento assume un ruolo fondamentale nella seconda fattispecie.

    Non mancano le difficoltà operative: identificare l’effettivo momento di ultimazione della prestazione comporta notevoli margini di discrezionalità per l’operatore, tranne nei casi in cui il momento di ultimazione venga individuato dalle disposizioni negoziali delle parti. 

    La C.M. 16/E/2013 ha fornito chiarimenti in merito al concetto di ultimazione della prestazione sancendo che la fattura emessa dal soggetto non residente possa essere assunta come indice dell’effettuazione dell’operazione.

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