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Elusione fiscale a abuso del diritto

  • di Luigi Mondardini

    E’ stato approvato il decreto legislativo in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale .

    E ciò in attuazione della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo per emanare disposizioni in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale, gestione del rischio fiscale, di governance aziendale e di tutoraggio, nonché in materia di raddoppio dei termini per l’accertamento.
     
    Il decreto legislativo in corso di pubblicazione in Gazzetta, all’articolo 1 dà la definizione di abuso di diritto:
     
    “ Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
    Tali operazioni  non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.”
     
    Si considerano elusive tutte le operazioni prive di sostanza economica messe in atto solo per raggiungere vantaggi fiscali.
     
    Non sono considerate elusive le operazioni che sono giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente.
     
    Non si considera elusiva la scelta di un regime opzionale offerto dalla legge che da un vantaggio fiscale . 
     
    Se il contribuente ha dei dubbi sulle operazioni che intende realizzare, perché ritiene  possano essere considerate elusive, puo’ proporre interpello prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima.
     
    L’accertamento dell’abuso del diritto, da parte dell’Agenzia, inizia con la richiesta di chiarimenti da parte dell’Ufficio, che il contribuente deve fornire entro 60 giorni dalla notifica della richiesta.
     
    Successivamente l’Ufficio notifica l’atto impositivo che deve contenere la motivazione della presunta condotta elusiva, a pena di nullita’: devono essere indicate le norme o i principi elusi, gli indebiti vantaggi fiscali realizzati, tenendo conto dei chiarimenti forniti dal contribuente.
     
    Spetta pertanto all’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva e al contribuente dimostrare l’esistenza delle valide ragioni extrafiscali.
     
    All’eventuale pagamento delle imposte da parte del contribuente accertato, corrisponde il diritto al rimborso dei soggetti terzi che hanno pagato le imposte a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall’amministrazione finanziaria.
     
    Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, ma si applicano le sole sanzioni amministrative tributarie.
     

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