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Applicazione dello split payment con tolleranza

  • di Luigi Mondardini

    La C.M. 1/E/2015 fornisce i primi chiarimenti in merito all’ambito applicativo dello split payment.

    In particolare si conferma la che non sono  sanzionabili le violazioni relative alle modalità di versamento IVA commesse prima dell’emanazione della circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, dunque fino all’8 febbraio 2015. 
     
    L’Amministrazione Finanziaria precisa , in conformità ai principi dello Statuto del contribuente, che possono essere fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti.
    Ad essi  non dovranno essere applicate le sanzioni per le violazioni  concernenti le  modalità di versamento dell’IVA riguardanti le operazioni in oggetto, eventualmente commesse anteriormente all’emanazione della circolare.
     
    La norma , entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha subito destato molti dubbi in ordine alla pratica applicazione.
     
    Con il comunicato stampa del MEF n. 7 del 09.01.2015 sono arrivati i primi chiarimenti, con la precisazione che lo split payment si applica alle pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, anche se non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA. 
     
    Inoltre è stato altresì chiarito che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data.
     
    In seguito è stato precisato  come i professionisti  soggetti a ritenuta di acconto siano   esclusi dall’applicazione dello split payment.
     
    Considerando le numerose incertezze applicative, l’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 1/E/2015 ha chiarito che: 
     
    - ove le pubbliche amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, abbiano corrisposto al fornitore l’IVA ad esse addebitata in relazione a operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia conteggiato in  sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione; 
     
    - diversamente, ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, lo stesso dovrà correggere il proprio  operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso le pubbliche
     
     

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