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Il punto sui rimborsi IVA

  • di Luigi Mondardini

    La normativa sui rimborsi IVA è stata rivisitata per effetto dell’art. 13 del D.Lgs. Semplificazioni Fiscali .

    A seguito delle  modifiche introdotte   i rimborsi IVA di importo inferiore ad euro 15.000,00 possono essere richiesti senza la presentazione della garanzia;  è sufficiente la  presentazione della dichiarazione o istanza trimestrale.
     
    E’ stato chiarito che per quanto riguarda il calcolo di tale soglia, il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta .
     
    Per quanto concerne i rimborsi IVA superiori ai 15.000,00 non è più necessaria la garanzia  per i contribuenti così detti  virtuosi;  è necessario in ogni modo  apporre il visto di conformità oppure in alternativa  la sottoscrizione dell’organo di controllo e si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
     
    Resta pertanto necessario produrre la garanzia per le seguenti categorie:
     
    - i  contribuenti non virtuosi  c.d. contribuenti a rischio;
     
    - contribuenti virtuosi che non appongono sull’istanza da cui emerge il credito il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
     
    - soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività. 
     
    Per i contribuenti  a rischio, ovvero i soggetti che, tra l’altro, esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni, è sempre necessaria presentate la garanzia per l’ottenimento dei rimborsi di importo superiore ad euro 15.000,00 .
     
    Recentemente l’Amministrazione Finanziaria (  Videoforum del 22.01.2015)ha avuto modo di chiarire che  per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività da meno di due anni, la norma si riferisce  esclusivamente  allo svolgimento di attività d’impresa; pertanto, il suddetto limite non si riferisce ai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo.
     
    Per i professionisti quindi  per  la richiesta di rimborsi di importo superiore ad euro 15.000,00 non occorrerà presentare la  polizza fideiussoria, purché  l’istanza da cui emerge il credito sia accompagnata dal visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo e si presenti  la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
     
     
     
     

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