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Beni concessi in uso ai soci: tassazione del reddito e indeducibilità dei costi

  • di Luigi Mondardini

    Occorre attenzione sulle situazioni di concessione dei beni in godimento ai soci e le relative conseguenze che si estendono ai soci (reddito) e alla società (recupero del costo indeducibile).

    Il decreto legge 138/2011 ha previsto una nuova ipotesi reddituale ove sussista una differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo pagato per la concessione in godimento di beni di impresa ai soci o familiari.

    Si supponga che una società abbia dato in uso ad un socio un immobile strumentale ad un canone di 5.000 Euro a fronte di un canone di mercato pari a 7.500; la società sostiene dei costi relativi all’ammortamento del cespite e altri di gestione pari a 3.000 Euro.

    S pongono due ordini di questioni:

    a) la tassazione in capo al socio di un reddito  dato dalla differenza fra canone  di mercato e quello pagato: 7.500 – 5.000 = 5.000;

    b) l’indeducibilità in capo alla Società di una parte dei costi sostenuti relativamente all’acquisto dell’immobile (ammortamento/leasing)  e alla relativa gestione (manutenzione,….), ai fini IRPEF o IRES. In tal caso  si dovrà determinare percentualmente la parte di costo indeducibile pari al rapporto fra l’eccedenza  (2.500) rispetto al corrispettivo e il  valore di mercato (7.500) : 2.500/7.500 = 33%; pertanto il costo indeducibile da riprendere risulterà di 1.000= (33% di 3.000 Euro).

     

    Fuori dalla tassazione e dalla comunicazione prevista per il 12 dicembre  sono compresi i beni utilizzati dai soci nella loro qualità di dipendenti, amministratori o lavoratori autonomi.

    Inoltre la circolare 24/E/2012 ha precisato che il regime di indeducibilità dei costi già regolato da specifiche norme del Tuir non subisce modifiche:

    • auto aziendali:  per quelle concesse in benefit ai dipendenti-soci viene confermata la deduzione al 90% prevista nel 2012 dall’art. 164 del Tuir ( 70% nel 2013); per quelle assegnate a soci non dipendenti la deduzione è  pari al 40% ( 20% dal 2013).
    • Immobili abitativi: i costi sostenuti dalle imprese per gli immobili in uso a dipendenti ( anche se soci) sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi ( art. 95 comma 2 e 51 del Tuir).

    Tra le diverse esclusioni oggettive previste con provvedimento del 2 agosto  anche i beni “concessi in godimento all’imprenditore individuale”; tuttavia sul punto si attendono indicazioni più puntuali.

     

        

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