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29 dicembre: scade il versamento acconto Iva 2014

  • di Luigi Mondardini

    Il 2014 si chiude con l’appuntamento dell’acconto Iva per professionisti e imprese.

    Il termine è  fissato al 29 dicembre essendo la consueta scadenza del 27  di sabato. Si tratta dell’acconto che i contribuenti sono tenuti a versare per il mese di dicembre, nel caso di contribuenti mensili o trimestrali (quarto trimestre 2014).
     
    Il pagamento avviene esclusivamente per via telematica, con F24, utilizzando i servizi Entratel e Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, oppure l’home banking.
     
    L’adempimento non riguarda i contribuenti per i quali l`importo dovuto a titolo di acconto non risulti superiore a 103,29 euro.
    Inoltre non sono tenuti al versamento: 
     
    - chi ha  iniziato l’attività nel corso del 2014, coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 settembre 2014 (contribuenti trimestrali) oppure entro il 30 novembre 2014 (contribuenti mensili);
    - chi opera in regime agricolo di esonero (articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972);
    - chi ha effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
    - coloro che esercitano attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, Dpr 633/1972);
    - le società o associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfetario;
    - coloro che  hanno usufruito del regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali;
    - coloro che operano nel regime dei “nuovi minimi” o nel regime contabile agevolato (articolo 27, Dl 98/2011);
    - chi è stato colpito da calamità naturali a seguito delle quali è stato emanato un provvedimento di sospensione dei versamenti;
    - gli  imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l`unica azienda entro il 30 settembre 2014 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2014 (se mensili);
    - i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta.
     
    I contribuenti sono tenuti a conteggiare l’importo dovuto secondo uno dei seguenti tre metodi : storico, previsionale e analitico, con facoltà di scegliere quello che riduce maggiormente il debito.
     
    Il metodo storico prevede  un versamento pari all’88% del totale versato nello stesso periodo dell’anno precedente. 
     
    La base su cui applicare la percentuale sarà, quindi, costituita dall’imposta risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2013, per i contribuenti mensili; dalla dichiarazione annuale Iva 2014 (o da Unico 2014), per i contribuenti trimestrali ordinari ; dalla liquidazione periodica del quarto trimestre 2013, per i trimestrali “speciali” (distributori di carburante, autotrasportatori, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc.).
     
    Con il metodo previsionale, si ottiene il calcolo dell'acconto considerando tutte le operazioni dell’ultimo periodo, mensile o trimestrale, dell’anno in corso (fino al 31 dicembre 2014), nonostante non sia stata ancora emessa o ricevuta la relativa fattura. Se dalla stima emerge un debito d’imposta, se ne versa l’88 per cento.
     
    Infine con il metodo analitico, è possibile versare il 100% dell’imposta dovuta per il mese di dicembre 2014 o per l’ultimo trimestre 2014, assumendo come termine di riferimento la data del 20 dicembre 2014. 
     
    La liquidazione dovrà considerare le fatture emesse, o eventuali corrispettivi, dall’1 al 20 dicembre, per i contribuenti mensili, o dall’1 ottobre al 20 dicembre, per i contribuenti trimestrali, e annotate nel registro; le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dall’1 novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali); le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dall’1 al 20 dicembre (per i contribuenti mensili) o dall’1 ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali).
     
    Il versamento dell’acconto va effettuato telematicamente, tramite F24, utilizzando i codici tributo “6013” (contribuenti mensili) e “6035” (contribuenti trimestrali).
     
    È possibile compensare l’importo dovuto con eventuali crediti di imposte o contributi; in tal caso, il modello F24 deve essere presentato anche quando il saldo, per effetto delle compensazioni, è pari a zero.
     
    L’acconto versato andrà poi scalato dall’Iva dovuta per il mese di dicembre (contribuenti mensili), a saldo in sede di dichiarazione annuale (contribuenti trimestrali) o dall’imposta per la liquidazione del quarto trimestre (contribuenti trimestrali speciali).
     
    L’acconto 2014 e il relativo metodo di calcolo dovranno essere esposti nel rigo VH13 della dichiarazione annuale, modello Iva 2015.
     

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