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Semplificazione per le lettere d’intento e operatività doganale

  • di Luigi Mondardini

    Cambia il sistema delle dichiarazioni di intento e viene semplificata l’operatività doganale che permette la non applicazione dell’Iva al confine.

    Nel sistema generale delle dichiarazioni di intento è stata modificata l’individuazione del primo soggetto responsa¬bile, che si identifica esclusivamente con il soggetto emittente della dichiarazione stessa 
     
    In secondo luogo vengono definitivamente snelliti i flussi doganali all’importazione: dal 25 maggio 2015, infatti, le dichiarazioni di intento in dogana possono essere presentate cu¬mulativamente per più operazioni e gli importatori sono dispensati dalla presentazione cartacea del documento valido per evitare l’applicazione dell’Iva al confine.
     
    Abban¬donando il sistema one to one, che pretendeva la presentazione delle dichiarazioni di intento per ogni singola bolletta doganale, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane  ammettono ora la possibilità per il contribuente di produrre un’unica dichiarazione cumulativa, valida per più operazioni di importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento.
     
    Pertanto, il nuovo sistema attivato dalle Dogane a partire dal 25 maggio 2015 permette la presentazione delle dichiara¬zioni di intento sia in forma singola, sia in forma cumulativa per più operazioni. 
     
    In questo modo, senza conte¬stuale presentazione del documento cartaceo, gli importatori potranno evitare l’applicazione dell’Iva al confine semplicemente indicando gli estremi della dichiarazione nella bolletta doganale.
     
    La macrodistinzione è ora uni¬camente tra dichiarazioni d’intento valide per una singola operazione di importazione, le cosiddette DI-1, e le dichiarazioni d’intento riferite invece a più operazioni doganali di importazione, ovvero le cosiddette DI-2. 
     
    Gli operatori sono dispensati dalla presentazione di una copia cartacea in dogana e devono ora limitarsi all’indicazione degli estremi della dichiarazione nella bollet¬ta doganale di importazione (casella 44 del DAU).
     

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