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L’inversione contabile: le violazioni hanno natura formale

  • di Luigi Mondardini

    Da circa un anno è in vigore l’inversione contabile dell’Iva per gli edifici.

    Si tratta delle  prestazioni relative agli edifici che spesso hanno creato  difficoltà ai  contribuenti, alle prese con i dubbi sulla qualificazione delle molteplici operazioni potenzialmente inquadrabili tra le fattispecie alle quali la L. 190/2014 ha esteso il meccanismo speciale di ap­plicazione dell’imposta.

    Alle criticità storiche, come la classificazione dell’operazione tra le prestazioni di servizi oppure tra le cessioni di beni, le disposizioni inserite alla lettera a-ter) nel sesto comma dell’articolo 17, D.P.R. 633/1972, ne hanno aggiunte altre:

    -        per esempio, la delimitazione della nozione di edificio,

    -        il trattamento delle prestazioni che interessano solo in parte l’edificio,

    -        il regime dei contratti con prestazioni «miste».

    In questo quadro obiettivamente complesso si inseriscono  le novità introdotte dal D.Lgs. 158/2015, le cui disposizioni saranno applicabili dal 1° gennaio 2017 (ma il DDL di stabilità 2016 prevede l’anticipo al 1° gennaio prossimo).

    Il nuovo regime sanzionatorio delineato per le violazioni in materia di inversione contabile, applicabile retroattivamente in base al principio del favor rei, rico­nosce, infatti, natura formale a tali violazioni.

    In base alle nuove disposizioni, inserite nei commi 9-bis1 e 9-bis2 dell’articolo 6, D.Lgs. 471/1997, qualora l’imposta sia assolta dal soggetto sbagliato, l’erronea modalità di appli­cazione sarà punita con la sanzione fissa da 250 a 10 mila euro (e non più con la sanzione proporzionale del 3% dell’imposta).

    Di conseguenza, in caso di plurime violazioni, si applicherà una sanzione unica in base al principio del cumulo giuridico del «concorso materiale omogeneo di violazioni formali».

     

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