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Manutenzioni di edifici in reverse charge

  • di Luigi Mondardini

    Determinanti i codici ATECO riportati nella circolare del 27 marzo 2015 n. 14 quale criterio di riferimento.

    L’Agenzia delle Entrate ai fini della individuazione  delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini del reverse charge in edilizia  ( art. 17, comma 6, lettera a-ter) del DPR 633/72) fa riferimento ai codici ATECO riportati nella circolare del 27 marzo 2015 n. 14 . 
     
    Le sole prestazioni indicate nei codici ATECO  sono assoggettate a reverse charge, purché riferite ad edifici.
     
    In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, sono soggette al meccanismo dell’inversione contabile anche alcune prestazioni ricomprese nella nozione di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) del DPR 380/2001. Ad esempio: le manutenzioni relative agli impianti di allarme o alle caldaie (prestazioni assorbite nella nozione di “installazione di impianti”) ovvero della pulitura delle facciate di uno stabile o della posa in opera delle piastrelle (prestazioni di “completamento” relative all’edificio).
     
    Inoltre i  codici ATECO richiamati dalla circolare si riferiscono  anche alle manutenzioni di ascensori e scale mobili, di impianti idraulici e riscaldamento, nonché di impianti elettrici o elettronici.
     
    Secondo quanto affermato dall’Agenzia, anche le manutenzioni possono rientrare nella nozione di “completamento”, in quanto il suddetto termine sarebbe stato utilizzato dal legislatore in senso atecnico.
     
    Non rientrano nell’ambito applicativo del reverse charge nazionale, come interpretato dall’Agenzia delle Entrate, tutte le manutenzioni, bensì solo quelle corrispondenti ad uno dei codici ATECO indicati nella circolare n. 14/2015. Ad esempio, non sono incluse la manutenzioni riguardanti lavori di isolamento termico e acustico (codice ATECO 43.29.02) o quelle riconducibili ad altri lavori di costruzione e installazione (codice ATECO 43.29.09).
     
    Le manutenzioni, per rientrare nel meccanismo del reverse charge, devono infine essere riferite ad edifici. 
     
    Sono, quindi, escluse le manutenzioni relative a beni immobili diversi dagli edifici, quali quelle poste in essere su impianti e macchinari ovvero su terreni o giardini, nonché su parcheggi o piscine (salvo che questi ultimi non costituiscano parte integrante dell’edificio stesso).
     
    Nel caso in cui si sia in presenza di un contratto di appalto relativo a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria in parte assoggettati a reverse charge e in parte ad applicazione dell’IVA secondo le modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle diverse prestazioni, ai fini della fatturazione. 
     
    Peraltro non può essere fatta valere la semplificazione contemplata dalla circolare n. 14/2015 secondo cui, in presenza di un unico contratto di appalto, l’IVA deve applicarsi mediante le regole ordinarie, in quanto tale agevolazione è espressamente riferita agli interventi di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 (restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia) e non già alle manutenzioni ordinarie o straordinarie.
     
     

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