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L’IVA sugli Omaggi non oggetto dell’attivita’

  • di Luigi Mondardini

    Il Decreto c.d. “Semplificazioni” ha modificato a decorrere dal 13.12.2014 il trattamento degli omaggi.

    In particolare intervenendo sull’art. 19-bis1, lett. h), DPR n. 633/72 è stato innalzato il costo unitario da € 25,82 a € 50 del bene regalato per il quale è ammessa la detrazione dell’IVA a credito relativa
     
    Conseguentemente, l’IVA relativa all’acquisto del bene,  non oggetto dell’attività, ceduto  gratuitamente  ai clienti è detraibile se il relativo costo unitario è  pari o inferiore a € 25,82, se acquistato fino al 12.12.2014;  pari o inferiore a € 50, se acquistato dal 13.12.2014.
     
    Al fine di stabilire il limite vecchio o nuovo applicabile, si ritiene di dover fare riferimento al momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72 . Non può quindi essere attribuita rilevanza alla data di registrazione della fattura.
    Conseguentemente, va considerata la data di consegna / spedizione degli stessi risultante dal ddt (o documento analogo) ovvero dalla fattura di acquisto (se immediata), fermo restando che l’emissione della fattura e/o il pagamento precedenti la consegna / spedizione dei beni “anticipano” il momento di effettuazione dell’operazione.
     
    Per individuare gli acquisti qualificabili “spese di rappresentanza”, anche ai fini IVA,  continuano ad essere “validi” i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.7.2009, n. 34/E, che, richiamando l’art. 1, DM 19.11.2008, definisce “di rappresentanza”: “le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.
     
    Considerato che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono cessioni gratuite, ai fini IVA trova applicazione anche l’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, anch’esso oggetto di modifiche ad opera del citato art. 30 che ha innalzato ad € 50 il costo unitario precedentemente fissato ad € 25,82.
     
    Pertanto  non costituisce cessione di beni ai fini IVA la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività di costo unitario  non superiore a € 25,82, se effettuata fino al 12.12.2014;  non superiore a € 50, se effettuata dal 13.12.2014.
    Va infine evidenziato che il citato n. 4), dispone altresì che non costituiscono cessioni ai fini IVA le cessioni gratuite di beni per i quali “non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’art. 19 …”.
     
    Come in passato, quindi, la cessione gratuita a clienti di beni non oggetto dell’attività dell’impresa è sempre irrilevante ai fini IVA, a prescindere dall’ammontare del relativo costo unitario.
    Da ciò consegue che all’atto della consegna dell’omaggio non è richiesta l’emissione di alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.).
    È tuttavia opportuno emettere un ddt (con causale “omaggio”) o un documento analogo (buono di consegna), al fine di provare l’inerenza della spesa con l’attività esercitata e la relativa natura di spesa di rappresentanza
     
    L’omaggio può essere rappresentato  da un unico bene o  da più beni costituenti una confezione unica (ad esempio, cesto regalo).
    In quest’ultimo caso, al fine di individuare il limite di € 25,82 / € 50 è necessario considerare il costo dell’intera confezione e non quello dei singoli componenti.
    Di conseguenza, è indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di un cesto regalo di costo superiore a € 25,82 / € 50 ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite.
     
    La detrazione dell’IVA, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.6.2002, n. 54/E, è riconosciuta anche qualora i beni omaggiati siano costituiti da alimenti e bevande (spumante, panettone, torrone, ecc.), a condizione che sia rispettato il costo unitario non superiore a € 25,82 / € 50 e la cessione sia qualificabile spesa di rappresentanza per la quale trova applicazione la citata lett. h).
     
    In tali casi, quindi, non opera la disposizione di cui alla lett. f) dell’art. 19-bis1 che prevede, in generale, l’indetraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di alimenti e bevande.
     
    Ad esempio: la Società  BETA  srl il 16.12.2014 acquista 50 cesti natalizi destinati ai propri clienti .
    Ciascun cesto è composto da 1 bottiglia di spumante del costo di € 12 e da 1 panettone artigianale del costo di € 15.Poiché il costo complessivo del cesto è pari a € 27, inferiore al nuovo limite di € 50, l’IVA a credito è detraibile e la consegna ai clienti di detti cesti non configura una cessione ai fini IVA.
     
    Le disposizioni in materia di qualificazione delle spese di rappresentanza, contenute nel citato DM 19.11.2008, sono applicabili anche ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, come specificato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 34/E.
    Tuttavia, ai fini IVA, l’art. 2, comma 2, n. 4), considera non rilevanti le cessioni gratuite di beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore a € 25,82 / € 50 ovvero per i quali l’imposta non sia stata detratta all’atto dell’acquisto. 
    Pertanto  a seguito dell’espresso riferimento normativo all’attività d’impresa, si ritiene che anche la cessione gratuita di beni di costo unitario non superiore a € 25,82 / € 50 da parte di un lavoratore autonomo sia da assoggettare ad IVA, con la necessità di adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, ecc. previsti per gli omaggi.
    Rimane comunque possibile scegliere di non detrarre l’IVA sull’acquisto dei beni da omaggiare, rendendo irrilevante ai fini IVA la successiva cessione;  per i beni di costo unitario superiore a € 25,82 / € 50 non sussistono problemi, considerato che anche per il lavoratore autonomo non è consentita la detrazione dell’IVA a credito ex art. 19- bis1, lett. h), con conseguente esclusione da IVA della successiva cessione
     

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