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Beni significativi ed Iva agevolata

  • di Luigi Mondardini

    I beni significativi sono individuati dal DM 29.12.99 che fornisce una precisa elencazione.

    Si tratta di : Ascensori e montacarichi, Infissi esterni ed interni,Caldaie , Video citofoni, Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria,Sanitari e rubinetterie dei bagni ,Impianti di sicurezza.

    L’Agenzia delle Entrate ha specificato che le stufe a pellet sono da considerarsi caldaie e quindi beni significativi quando utilizzate come un “impianto generatore di calore … per riscaldare l’acqua che alimenta il sistema di riscaldamento, oltre che per produrre acqua sanitaria.

    Al fine di individuare l’imponibile al quale è possibile applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% e quello da assoggettare all’aliquota ordinaria del 22% va considerato che, in generale, l’intervento di manutenzione può comprendere:

    • la fornitura di beni significativi (compresi nell’elenco);

    • la fornitura di altri beni (non compresi nell’elenco);

    • la manodopera / posa in opera.

    Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 7.4.2000, n. 71/E, l’aliquota IVA del 10% è applicabile:

    • alla manodopera / posa in opera;

    • agli “altri beni” utilizzati per l’esecuzione dell’intervento di manutenzione;

    • ai beni significativi, ma limitatamente all’ammontare corrispondente alla somma dei valori dei due punti precedenti. L’ulteriore importo va assoggettato all’aliquota IVA ordinaria.

    La ALFA srl ha eseguito un intervento di manutenzione consistente nel rifacimento di un bagno con corrispettivo pattuito pari a € 6.000 + IVA, così suddiviso:  sanitari e rubinetterie (beni significativi) € 4.500,  piastrelle € 600,  posa in opera € 900.

    La differenza tra il valore complessivo dell’intervento (€ 6.000) e il valore dei beni significativi (€ 4.500) è pari a € 1.500.

    Conseguentemente l’aliquota IVA del 10% è applicabile :  

    - ai beni significativi limitatamente a detta differenza pari a € 1.500. L’ulteriore ammontare, pari a € 3.000 (4.500 – 1.500), va assoggettato all’aliquota IVA ordinaria del 22%.

    - ai beni non significativi (piastrelle) e alla posa in opera.

    Pertanto, il corrispettivo pattuito per l’esecuzione dell’intervento pari ad € 6.000 va assoggettato  all’aliquota IVA del 10% per € 3.000 (€ 600 piastrelle + € 900 manodopera + € 1.500 quota agevolata dei beni significativi);  all’aliquota IVA 22% per i restanti € 3.000 (valore dei beni significativi eccedente la quota agevolata)

     

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