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Prescrizione e raddoppio dei termini

  • di Luigi Mondardini

    Interessante sentenza ( n.382/29/2014) della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

    In ipotesi di uno dei reati di cui al D.Lgs 74 del 2000, il  raddoppio dei termini per l'accertamento non opera se la denuncia alla Procura della Repubblica è stata inoltrata quando l’Amministrazione Finanziaria era già decaduta dal potere impositivo.

    Dunque la trasmissione della “notitia criminis” non riapre il termine per l’accertamento.

    Ad avviso della CTR Lombardia  le norme che prevedono il raddoppio del termine entro il quale l'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente presuppongono che il termine originario non sia ancora scaduto; altrimenti il legislatore avrebbe fatto riferimento alla “riapertura del termine”.

    Quindi , secondo i giudici regionali della Lombardia, una diversa interpretazione  esporrebbe i contribuenti alla possibilità di essere sottoposti ad accertamento anche a distanza di molti anni dalla scadenza del termine ordinario dei quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi o dei cinque anni da quella in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata.

    Ciò farebbe venire meno la certezza delle situazioni giuridiche che con la fissazione dei termini di decadenza - oltreché di quelli di prescrizione - il legislatore ha voluto garantire.


     

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