> >

Omessa dichiarazione: sanzioni ridotte entro i 90 giorni

  • di Luigi Mondardini

    Sanzione ridotta a un decimo per le dichiarazioni presentate entro i 90 giorni successivi al termine.

    L'omissione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP è soggetta alle sanzioni previste dall'art. 1 del DLgs. 471/97.

    In  base all'art. 2 co. 7 del DPR 322/98, tali modelli sono considerati validi e solo quelle successive sono, a tutti gli effetti, omesse e, attualmente, non rimediabili , pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte dovute.

    Pertanto:

    -        il modello UNICO 2015 presentato oltre il 29 dicembre subirebbe la sanzione piena.

    -        Il DLgs. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio prevede, tra l'altro, un dimezzamento delle sanzioni per le dichiarazioni "omesse" ove presentate spontaneamente (ossia in assenza di attività di accertamento) entro il termine della dichiarazione successiva.

    -        Inoltre, si stabilisce che "salvo quanto disposto dalle singole leggi di riferimento", in caso di presentazione di una dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà. Tali disposizioni decorrono dall'1.1.2017.

    Per ciò che concerne le opzioni errate, oltre i 90 giorni dal termine di presentazione non risulta possibile modificare le scelte.

    Le opzioni hanno un contenuto negoziale e, dunque , non ritrattabile, e vanno distinte dai meri errori.

    Sono rettificabili solo nel termine breve di 90 giorni dall'originaria scadenza per la presentazione, ad esempio, la scelta di rateizzazione di una plusvalenza (art. 86 del TUIR) o dell'applicazione della tassazione ordinaria in luogo di quella separata (art. 17 del TUIR).

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link