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Split payment prime precisazioni dell’Amministrazione F.

  • di Luigi Mondardini

    Con la Circolare 1/E del 9.02.2015, l’A. F. fornisce i primi chiarimenti .

    Il nuovo art. 17 – ter, co. 1, D.P.R. 633/1972, nel definire l’ambito soggettivo della disposizione, fa riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ,  degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ,  delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.


    Risulta  ampliato  il dettato normativo, rispetto a quanto previsto nel decreto attuativo; pertanto  sono destinatari dell’applicazione dello split payment:



    • tra gli organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Tali soggetti devono considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali.

    •  gli enti pubblici territoriali, gli altri enti locali indicati dall’art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni.

    • le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, alle quali, peraltro, è obbligatoria l’adesione in forza della riforma recata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

    • gli enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell’esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche;
    • gli enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;

    • gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);
    • gli enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
    • gli enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).
     


    Il meccanismo dello split payment non  è applicabile per: gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l’Agenzia per L’Italia Digitale (AgID), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO), nonché agli enti previdenziali privati o privatizzati.

    Al fine di una precisa  individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, è possibile consultare l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA), consultabile alla pagina http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.

    Sono escluse dall’applicazione dello split payment le operazioni certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale   o dello scontrino fiscale,  ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, ovvero altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste.

    Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni  per le quali il  corrispettivo sia stato pagato dopo il 1° gennaio 2015 e sempreché le stesse non siano state già fatturate anteriormente alla predetta data.


    Per le violazioni relative alle modalità di versamento dell’IVA afferente alle operazioni in oggetto , eventualmente commesse anteriormente all’emanazione del  documento di prassi, non sono applicabili sanzioni.

     

     

     

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