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Profili del Reverse charge in edilizia

  • di Luigi Mondardini

    Due disposizioni regolano la materia, con incertezze sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

    Si tratta in particolare della: 
    - la lettera a) dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72, che contempla il reverse charge per le “prestazioni di servizi (…), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”;
    - la lettera a-ter) del medesimo articolo di legge, che contempla il reverse charge per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
     
    Come indicato anche nella circ. Agenzia delle Entrate 27 marzo 2015 n. 14, “il contenuto della lettera a-ter) risulta oggettivamente contiguo e complementare rispetto alla previsione di cui alla lettera a) (…), ma, al contempo, se ne differenzia sotto molteplici aspetti”.
     
    Dal punto di vista strettamente oggettivo, la disciplina di cui alla lettera a-ter) è più limitativa della precedente, in quanto applicabile alle sole prestazioni di “pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento”, come individuate dai codici ATECO menzionati nella circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015, rimanendo esclusa ad esempio la fase di costruzione del fabbricato. 
     
    Inoltre, le prestazioni di cui alla lettera a-ter) in questione devono essere riferite ad “edifici”, nella cui nozione rientrano, di fatto, i soli fabbricati, ma non altri beni immobili quali i terreni (per le prestazioni relative ai quali può, comunque, risultare applicabile la disciplina di cui alla lettera a) dell’art. 17 comma 6).
     
    Resta fermo che il meccanismo del reverse charge  (sia per la lettera a) che per la lettera a-ter) dell’art. 17 comma 6) si applica alle sole prestazioni di servizi, essendo escluse, tra l’altro, le cessioni di beni con posa in opera.
     
    Inoltre , mentre la fattispecie di reverse charge di cui alla lettera a) è  circoscritta alle sole prestazioni rese dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore (o di un altro subappaltatore), dal punto di vista soggettivo, viceversa, la disciplina di cui alla lettera a-ter) non contempla limitazioni specifiche, riguardando le prestazioni rese da parte e nei confronti di qualsiasi soggetto passivo.
     
    In definitiva, per quanto riguarda i soggetti coinvolti, il reverse charge di cui alla lettera a-ter) del citato art. 17 comma 6 si rende applicabile a tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti del contraente generale ovvero dei committenti che non operano nel settore edile.
     
     

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