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Accessi, ispezioni e verifiche non precludono il ravvedimento.

  • di Luigi Mondardini

    Dal 1 gennaio 2015 il Ravvedimento Operoso è possibile, anche se sono già iniziati i controlli.

    E’ una delle  novità più significativa del nuovo Ravvedimento Operoso, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 che  ha profondamente innovato l’art. 13 del D.lgs. 472/97 (Ravvedimento).
     
    Il contribuente potrà  ravvedersi nonostante siano iniziate nei suoi confronti accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria e fino a quando non siano notificati di liquidazione e di accertamento.
     
    A partire dal 1 gennaio 2015, diversamente da quanto avveniva in passato,  il contribuente sottoposto a controllo e nei cui confronti siano state constatate violazioni ai sensi dell’art. 24 della legge 7 gennaio 1929 n.4, mediante quindi un processo verbale, potrà procedere a sanare la propria posizione nei confronti del fisco versando le maggiori imposte dovute, gli interessi nella misura del tasso legale e le sanzioni nella misura di un quinto del minimo.
     
    Si è in attesa di chiarimenti sulla norma sanzionatoria di riferimento.
     
    Pertanto entro il 31.12.2015, un contribuente nei cui confronti sia stato notificato un processo verbale di constatazione ha a disposizione diverse strade:
     
    - procedere con il  ravvedimento operoso ; in questo caso dovrà versare  le maggiori imposte dovute, gli interessi e la sanzione nella misura del 6% (pari a un quinto del 30% dell’imposta non versata;
     
    - aderire interamente ai rilievi contestati ai sensi dell’art. 5 bis del DLGS 218/97, beneficiando delle sanzioni ridotte ad un sesto del minimo (nel caso di dichiarazione infedele le sanzioni sono pari al 16,67%, ovvero un sesto del 100% della maggiore imposta accertata);
     
    - oppure attendere l’avviso di accertamento dell’ufficio in questo caso le sanzioni saranno irrogate saranno pari ad un terzo del 100% della maggiore imposta accertata (33.33%).
     
    Nel caso in cui il contribuente  ritenga di accettare  i rilievi evidenziati dall’Ufficio a seguito  delle operazione di controllo, potrà convenientemente effettuare un ravvedimento spontaneo beneficiando delle sanzioni ridotte al 6%; tuttavia il relativo  versamento dovrà essere in unica soluzione.
     
    Dal 01.01.2016, con l’abolizione dell’istituto dell’adesione al processo verbale di constatazione,  per il contribuente sarà ancora più vantaggioso  ravvedersi in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria beneficiando della sanzione ridotta ad un quinto (6%), considerato che in caso di acquiescenza all’avviso di accertamento la sanzione applicata sarebbe pari ad un terzo del minimo (33%)
     
     

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