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Omesso versamento IVA: il 28.12 scatta il reato

  • di Luigi Mondardini

    Il reato di omesso versamento dell’IVA si consuma oltre l'importo di 250.000,00.

    Il nuovo testo dell’art. 10 ter, D.lgs. 74/2000, , modificato dal D.lgs. 158/2015, dispone quanto segue: “E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.”.
     
    Pertanto il prossimo 28 Dicembre  rappresenta il termine ultimo per il versamento dell’ IVA risultante dalla Dichiarazione 2015 (periodo d’imposta 2014), per evitare sanzioni penali, qualora l’imposta non versata sia superiore a euro 250.000.
     
    Dallo scorso 22 Ottobre il limite che fa scattare la sanzione penale è passato da 50.000,00 euro a 250.000,00 euro.
     
    La nuova soglia si applica, in base al principio del favor rei, anche ai fatti commessi prima del 22 Ottobre 2015 a patto che non sia stata pronunciata una sentenza definitiva a tale data.
     
    In base alla nuova disposizione normativa, gli elementi necessari per la configurazione del delitto sono:
    - presentazione della dichiarazione IVA da cui risulti indicato un saldo Iva a debito di importo superiore a 250.000,00 euro;
     
    - mancato versamento entro il termine di versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (generalmente il 27 dicembre).
     
    In pratica  commette il reato di omesso versamento dell’IVA il contribuente che entro il 28 dicembre 2015 non provvede ad effettuare il versamento dell’IVA risultante della dichiarazione 2015, periodo d’imposta 2014, se superiore a 250.000,00.
     
    Il reato non sussiste se entro il suddetto termine il contribuente provvede a ridurre il debito IVA al di sotto della soglia penalmente rilevante. Il versamento parziale effettuato “dopo il 28 Dicembre”, non esclude la configurazione del reato.
     
    Molto importante quanto previsto dal  nuovo art. 13 D.lgs. 74/2000 in tema di “ causa di non punibilità” : si prevede infatti  che il reato di omesso versamento dell’IVA non è punibile qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, compresi sanzioni amministrative e interessi, siano state estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie o dal ravvedimento operoso.
     
    Qualora il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, deve essere concesso al contribuente un termine ulteriore di 3 mesi (prorogabili dal giudice di altri 3 mesi) per estinguere il debito tributario.
     
    Mentre nella precedente versione il pagamento integrale di quanto dovuto prima dell'apertura del dibattimento consentiva l’ottenimento di una riduzione della pena, ora lo stesso comportamento esclude la configurabilità del reato di omesso versamento dell’IVA.
     

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