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Split payment nelle farmacie

  • di Luigi Mondardini

    La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo metodo di versamento dell’Iva, il c.d. “split-payment”.

    Tale metodo si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori di imposta” ai sensi delle disposizioni in materia di Iva.
     
    Il nuovo articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 prevede che i soggetti in esso richiamati siano tenuti “in ogni caso” a versare l’Iva loro addebitata direttamente all’Erario e non al fornitore, con modalità e termini stabiliti da un apposito Decreto. Conseguentemente al  fornitore verrà accreditato il solo importo del corrispettivo al netto dell’Iva indicata in fattura.
     
    Queste novità interessano anche le farmacie in relazione ai rapporti intrattenuti  con il SSN, con le seguenti conseguenze: 
    - questa modalità non si applica alla cessione di medicinali effettuata dalle farmacie al SSN, dal momento che sono certificate da scontrino fiscale e riepilogate per la trasmissione dalle Distinte Contabili Riepilogative (DCR).
     
    - Le farmacie  sono  classificate nella categoria delle attività al minuto per le quali la determinazione dell’Iva su corrispettivi si effettua mediante  la  “ventilazione”; tale metodo non è  modificabile, vista la diversità delle aliquote Iva applicate ai vari prodotti somministrati. Pertanto al momento del pagamento si provvederà come sempre a determinare l’Iva a debito e a versarla nei tempi e nei modi soliti.
     
    E’ pero bene precisare che nella  DCR sono indicate anche  le prestazioni, quali DPC, assistenza integrativa, erogazione di presidi o dispositivi medici, servizio Recup, per i quali è prevista l’emissione di fattura. 
     
    Per questi servizi trova applicazione lo “split-payment” e,  quindi , il pagamento alla farmacia arriverà al netto dell’Iva che, come abbiamo detto, sarà versata dall’Ente direttamente all’Erario. 
     
    In conseguenza di ciò si dovrà procedere alla  modifica della  Distinta Contabile Riepilogativa, in quanto andrà esposto l’imponibile di tali prestazioni separatamente dalla relativa imposta.
     
    Per il cedente/prestatore il credito verso i clienti sarà corrispondente al totale della fattura al netto dell’Iva a debito, che non sarà incassata.
     
    Sia le fatture emesse, che la nuova Distinta Contabile Riepilogativa, modificata come abbiamo detto a seguito dell’introduzione dello “split-payment”, dovranno evidenziare che trattasi di “Iva a carico cedente/prestatore ex art.17-ter, D.P.R. n. 633/1972”.
     
    I cedenti/prestatori sono inoltre  ammessi al rimborso del credito Iva in via prioritaria. Ipotesi , quest’ultima piuttosto rara,  in quanto per le farmacie la maggior  parte degli incassi sarà soggetta a ventilazione e, pertanto, esclusa dal provvedimento.
     

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