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Si avvicina la scadenza della comunicazioni beni ai soci.

  • di Luigi Mondardini

    L’ Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni sulla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e familiari e dei finanziamenti e capitalizzazioni.

    Una questione riguarda la comunicazione relativa ai finanziamenti e capitalizzazioni per le imprese che non hanno un conto corrente dedicato e le imprese in contabilità semplificata. A tale proposito viene precisato che  sono esonerati  i contribuenti che adottano un regime di contabilità semplificata e che non hanno un conto corrente dedicato; tuttavia coloro che , pur essendo in contabilità semplificata, si siano comunque dotate di un apposito conto corrente sono tenuti all’obbligo di comunicazione.
     
    Sono previsti una serie di esoneri per particolari regimi , vale a dire le imprese che adottano il regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011), il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3 e seguenti, del D.L. n. 98 del 2011) e il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della Legge n. 388 del 2000). 
    Sono invece sempre tenute agli adempimenti le imprese che adottano il regime di contabilità ordinaria.
     
    Per quanto riguarda la comunicazione relativa ai beni dati in uso a soci e familiari, la comunicazione va fatto  solo quando vi siano differenze fra il valore pattuito, incrementato della quota di reddito imputabile per trasparenza, nelle ipotesi di indeducibilità dei costi, e il valore normale.
     
    Viene precisato  che il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all’utilizzatore deve essere ridotto del maggior reddito d’impresa imputato allo stesso utilizzatore, per evitare una doppia imposizione.
     
    Chiarimenti anche in ordine agli obblighi di conservazione;  trattandosi di una comunicazione e non di una dichiarazione, non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili. L’intermediario dovrà consegnare al contribuente: l’impegno a presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; inoltre  entro 30 giorni dal termine previsto per presentare la comunicazione in via telematica, l’originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione dei dati trasmessi, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, sottoscritta dal contribuente, insieme alla copia della comunicazione di conferma di ricezione da parte dell’Agenzia.
    Gli intermediari dovranno inoltre sempre conservare copia delle comunicazioni trasmesse. 
     
    Periodo di riferimento: la comunicazione riguarda beni, concessi nel periodo di imposta, e finanziamenti ricevuti dall’impresa nel periodo d’imposta, a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l’anno solare. 
    Così i soggetti con periodo d'imposta 1/7-30/6 dovranno presentare la prima comunicazione (periodo d’imposta 1/7/2012-30/6/2013) entro il 30/4/2014, e la seconda (periodo d'imposta 1/7/2013-30/6/2014) entro il 30/4/2015. 
     
    Un’ultima precisazione riguarda infine la data da indicare nei campi relativi ai finanziamenti e alle capitalizzazioni: qualora debba essere compilato sia il campo “finanziamenti” che quello “capitalizzazioni”, è necessario compilare un intercalare per i finanziamenti e un altro per le capitalizzazioni. 
    Qualora, invece, nel corso del periodo d’imposta il socio effettui  più di un finanziamento, o più di un apporto, occorre indicare la data dell’ultimo finanziamento o dell’ultimo apporto.
     

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