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Versamento saldo IVA annuale, alternative

  • di Luigi Mondardini

    Entro il prossimo 17 marzo deve essere versato il saldo dell’imposta risultante dal modello IVA 2014.

    Si tratta di un appuntamento non prorogabile  per chi opta per  la dichiarazione Iva in forma autonoma, fermo restando la possibilità di optare per il versamento rateale.  Viceversa è  una possibilità per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA in forma unificata con il modello UNICO 2014.
     
    I contribuenti IVA che presentano la dichiarazione in forma autonoma devono effettuare il versamento del saldo risultante dal modello IVA/2014, relativo al 2013, entro il prossimo 17 marzo, in una unica soluzione oppure in forma rateale.. 
     
    In questo secondo caso , le rate devono essere di pari importo, con versamento della prima entro il 17 marzo e versamento di quelle  successive entro il giorno 16 di ogni mese successivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile. Pertanto la seconda rata va maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% ecc
     
    La rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre, quindi il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9. 
     
    Per i soggetti che presentano la dichiarazione unificata sono previste due possibilità:  o corrispondere l’eventuale saldo IVA con le stesse modalità previste per i soggetti che presentano la Dichiarazione IVA autonoma, oppure corrispondere l’eventuale IVA a debito entro il termine per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione (16.6 – 16.7 con la maggiorazione dello 0,40%), con l’applicazione dell’interesse mensile dello 0,4%. 
     
    In caso di versamento del  saldo IVA 2013 alle  scadenze previste  per la dichiarazione dei redditi si potrà scegliere fra:
     
    a) versamento in unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17.3 e il 16.6 (o 16.7). Pertanto, se il saldo è versato entro il 16.6.2014 la maggiorazione sarà pari all’1,2% (0,40% x 3), mentre se il versamento è effettuato entro il 16.7.2014 si dovrà calcolare un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%;
     
    b) versamento in forma rateale maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17.3 e il 16.6 (o 16.7, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%) e successivamente suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 rate (5 se si inizia il 16.7) in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di novembre. Ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.
     
    In pratica, a differenza di quanto si verifica per il contribuente che presenta la dichiarazione IVA in forma autonoma, il quale deve versare l’IVA a debito, tassativamente, entro il 17 marzo 2014, salvo rateizzazione, il contribuente che presenta la dichiarazione IVA unificandola ai redditi può versare l’imposta a debito entro il 17 marzo 2014 senza maggiorazioni, con la possibilità di rateizzazione;  oppure  il termine di versamento degli importi dovuti in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme dovute degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese. 
     
    La maggiorazione dello 0,40% va applicata solo sulle somme non compensate in caso di in presenza di un saldo IVA 2013 a debito, il cui versamento è differito al saldo delle imposte risultanti dal mod. UNICO, e di crediti utilizzabili in compensazione. 
     
    Il saldo Iva 2013 deve essere pagato utilizzando obbligatoriamente il Mod. F24 telematico, direttamente o tramite un intermediario. 
     
     
     
     
     
     

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