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Reverse charge e pluralità di prestazioni

  • di Luigi Mondardini

    Contratto con pluralità di prestazioni: occorre procedere alla scomposizione delle operazioni per individuare quelle soggette a r.c.

    Tuttavia in caso di appalto avente ad oggetto la costruzione di un edificio, o di interventi edilizi complessi, è possibile non scorporare le singole prestazioni, applicando così le regole ordinarie.
     
    L’agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E/2015 , ha precisato che, se un unico contratto contempla sia prestazioni da assoggettare all’inversione contabile che servizi soggetti all’applicazione dell’Iva nelle modalità ordinarie, si deve procedere alla scomposizione delle operazioni.
     
    In questo modo si possono individuare quelle da assoggettare al reverse charge. 
     
    La necessità di scomporre gli importi scatta in relazione alle prestazioni effettuate a partire dal 27 marzo, giorno in cui è stata pubblicata la circolare 14/E/2015 . 
     
    Tenuto conto peraltro della complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, viene indicata una strada più agevole:  in caso di un contratto unico di appalto , che comprende  anche  prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) , avente a oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), Dpr 380/2001, è possibile applicare le regole ordinarie, e non il reverse charge, anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera a-ter).
     
    L’Agenzia precisa che , in presenza di un contratto avente a oggetto la ristrutturazione di un edificio in cui è prevista anche l’installazione di uno o più impianti, non si deve procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l’installazione di impianti dagli altri interventi, ma si applicherà l’Iva secondo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale.
     
    Tale  deroga è comunque facoltativa e si applica solo in relazione al caso dell’edificio in costruzione, ovvero in caso di interventi edilizi complessi (ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo).
     
    Restano fuori le prestazioni nell’ambito di contratti aventi a oggetto manutenzioni ordinarie e straordinarie. 
     

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