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Reverse charge esteso, molte le situazioni comprese

  • di Luigi Mondardini

    Rilevanti cambiamenti in materia di IVA con riferimento alle nuove ipotesi di applicazione del reverse charge.

    La Legge di Stabilità interviene rendendo il reverse applicabile a subappalti,  appalti o contratti d’opera; si tratta in particolare delle disposizioni di cui alla lettere a) e a-ter) del comma 6 dell’articolo 17, che  dal 01.01.2015 impongono l’inversione contabile alle seguenti ipotesi.
     
    a) alle prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori 
     
    a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; 
     
    Quest’ultime sono le nuove ipotesi di inversione contabile applicabili a prescindere  dalla qualifica soggettiva del prestatore e del committente. E’ dunque un allargamento del reverse charge prima limitato  al solo subappalto nel settore dell’edilizia.
    I settori interessati dalle modifiche possono essere desunti dalla  classificazione Ateco, con esclusivo riferimento alle attività che sono relative ad edifici; in particolare: 
     
    - PULIZIA: 
     
    43.39 Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione (ndr trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura)
    43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
    81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
    81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escludendo le attività di pulizia di impianti e macchinari)
    81.29.10 Servizi di disinfestazione (con esclusivo riferimento a edifici)
    Sembrano escluse le attività 81.29.91 e 81.29.99
     
    - DEMOLIZIONE: 
     
    43.11.00 Demolizione (con esclusione della demolizione di altre strutture)
    43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
    43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
    43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
    43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
    43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
     
    IMPIANTI:
     
    43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
    43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
    43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
    43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
    43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
    43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) – NB: servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione la piscina può essere considerata edificio o parte di esso 
    43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) – NB: servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione il giardino può essere considerato edificio o parte di esso
    43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
    43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
    43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici)
     
    COMPLETAMENTO:
     
    43.31.00 Intonacatura e stuccatura
    43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
    43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
    43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
    43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
    43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (ndr dovrebbero però rimanere escluse le attività di costruzione degli edifici)
    43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
     
    Fuori dalle ipotesi della nova lettera a-ter il reverse continua quindi ad applicarsi limitatamente ai rapporti di subappalto o sub contratto d’opera, dove la prestazione sia riconducibile al settore costruzioni .
     
    Provando ad applicare la nuova normativa si potranno avere le seguenti situazioni:
     
    - Soggetto che costruisce un edificio: su contratto di appalto,  applica l’Iva; su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a)
    - Soggetto che effettua lavori di pulizia ad uno studio professionale: su contratto di appalto applica reverse da lettera a-ter); su contratto di subappalto applica reverse da lettera a-ter)
    - Soggetto che realizza un impianto di illuminazione di una strada: su contratto di appalto applica l’Iva; su contratto di subappalto applica reverse da lettera a); 
    - Soggetto che realizza un impianto elettrico su un edificio : su contratto di appalto applica reverse da lettera a-ter) ; su contratto di subappalto applica reverse da lettera a-ter). 
    - Soggetto che effettua lavori di manutenzione su un impianto idraulico:su contratto di appalto  applica reverse da lettera a-ter); su contratto di subappalto  applica reverse da lettera a-ter); 
    - Soggetto che posa un pavimento ad un privato:applica l’IVA, in quanto il reverse non può trovare applicazione. 
    - Soggetto che posa pavimento ad una impresa:contratto di appalto  applica reverse da lettera a-ter); contratto di subappalto  applica reverse da lettera a-ter). 
    - Soggetto che vende una caldaia ad una impresa:applica l’IVA in quanto trattasi di cessione di beni.
     
    E’ in ogni caso  indispensabile che l’Agenzia delle Entrate quanto prima  fornisca i necessari chiarimenti al fine di correttamente inquadrare l’attività volta.
     
     

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