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Compilazione degli studi di settore ad ampio raggio

  • di Luigi Mondardini

    Con l’invio di Unico 2014, il 30 settembre scade il termine per la trasmissione telematica dei modelli “studi di settore”.

    Si riferisce anche situazioni in cui l’applicazione Gerico non ha avuto effetto nell’analisi di congruità e/o di coerenza.

    Va infatti ricordato che, pur in presenza di una causa di esclusione, in quasi tutti i casi sussiste comunque l’obbligo di invio telematico del modello per quanto ai soli fini statistici.

    In situazioni residuali è in­vece necessario allegare il modello Ine. Rientrano in tale obbligo i soggetti che indicano la causa di esclusione riferita all’inizio attività e coloro che presentano ricavi superiori a 7,5 milioni di euro.

    I contribuenti “minimi”, non essendo soggetti né a studi né ai parametri, sono esonerati dall’obbligo di invio dei citati modelli.

    Coloro che non dispongono di alcuni dati essenziali per il funzionamento di Gerico, devono limitarsi a salvare la posizione e trasmettere il modello. Da qualche tempo è previsto che gli studi di settore si debbano comunque applicare anche in caso di cessazione e inizio dell’attività da parte dello stesso soggetto

    In particolare lo  spazio “annotazioni” del modello “studi di settore” che andrà allegato a Unico 2014 è uno strumento utile per spiegare anticipatamente all’Ufficio tutte le situazioni di mancato allineamento con il risultato di “Gerico”.

    In origine  pensato per giustificare le situazioni di non congruità, la funzione ha visto incrementata la propria utilità informativa col passare degli anni a seguito del moltiplicarsi degli indici e degli indicatori elaborati dallo strumento statistico.

    Nella Circolare n.20/E/14 l’Agenzia ha segnalato ulteriori situazioni di criticità che possono rendere opportuno l’utilizzo di tale spazio connesse alla segnalazione di “non normalità” dell’indicatore “incidenza costi residuali della gestione”.

    L’indicatore economico di normalità denominato “incidenza dei costi residuali di gestione” è previsto per quasi tutti gli studi di settore che riguardano il comparto delle imprese e misura la congruità dei cosiddetti “costi residuali” di gestione indicati nei righi F22 ed F23 del modello rispetto ai ricavi dichiarati.

    Quando l’entità dei costi monitorati supera la soglia fissata dallo studio, si attiva l’indicatore che determina un incremento dei ricavi (puntuale e minimo) di riferimento per la congruità.

    La situazione di anomalia segnalata dall’indicatore spesso, però, non è affatto dovuta ad un’alterazione nell’indicazione dei dati, ma alla presenza delle citate “normali” componenti di costo che non sono state debitamente pesate da “Geri­co”. Al fine di dare evidenza di questa anomalia, l’Agenzia ha suggerito di compilare il campo “note aggiuntive” evidenziando il risultato del ricalcolo dell’indicatore depurato dai costi citati.

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