> >

Reverse charge per le manutenzioni

  • di Luigi Mondardini

    Il r.c. si applica anche alle manutenzioni ordinarie e straordinarie nell’ambito dell’impiantistica e del completamento degli edifici.

    Questa è la conclusione che si trae dalla  circolare dell’agenzia delle Entrate n. 14/E/2015 che per le operazioni relative alla installazione di impianti e completamento degli edifici fa riferimento alle attività rientranti nei codici di attività della tabella Ateco 2007 .

    Le conseguenze di tale impostazione si avvertiranno soprattutto nel settore dell’artigianato (es. elettricisti, idraulici, imbianchini……) dove le imprese finiranno per essere costantemente  creditrici  di imposta.

    Tenuto conto delle attività economiche Ateco 2007, nella circolare vengono riportati i codici di attività relativi alla installazione di impianti elettrici ed elettronici, idraulici, distribuzione del gas, antincendio e simili, i quali comprendono tutti la manutenzione e riparazione.

    Sono previsti anche l’installazione di ascensori, isolamento termico e altri lavori di costruzione ma in questi ultimi casi non sono previste le manutenzioni.

    Anche per le operazioni di completamento degli edifici, l’Agenzia  interviene  precisando che il termine “completamento” è stato utilizzato dal legislatore in modo atecnico e quindi occorre comprendere nel reverse charge anche gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eccetera. Questi lavori riguardano ad esempio l’imbiancatura, la posa in opera di infissi, il rivestimento di pavimenti e di muri, la tinteggiatura, eccetera.

    Tali interventi sono soggetti a reverse charge anche se effettuati su fabbricati esistenti e non solamente su quelli in corso di costruzione.

    Si può quindi concludere che per  le operazioni effettuate nel settore della edilizia la regola generale diventa  quella del reverse charge.

    Ma quando si applicherà ancora l’IVA nei modi ordinari ? Solo  nella fase della costruzione degli edifici, dove – si ricorda - l’inversione contabile si applica  in presenza di prestazioni fornite dal subappaltatore in poi, ovvero quando le predette prestazioni sono commissionate da privati e cioè da soggetti non passivi ai fini dell’Iva.

    Sono escluse anche le prestazioni che non hanno per oggetto edifici, come ad esempio la installazione o la manutenzione di un impianto industriale.

    Si ricorda che il reverse charge si applica sui servizi; diventa quindi essenziale  distinguere tra l’effettuazione di una prestazione di servizi e  la cessione del bene,anche se ciò spesso non è affatto semplice. In via generale si ha  prestazione di servizi quando il fare prevale sul dare e cioè sul valore del bene.

    In questa prima fase di incertezza, spesso sulle manutenzioni si è continuato ad  applicare  l’Iva nei modi ordinari; ora si deve cambiare, tuttavia non occorre  correggere le fatture già emesse per effetto della sanatoria in materia di sanzioni contenuta nella circolare.

     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link