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Con lo Split payment, imprese sistematicamente a credito IVA

  • di Luigi Mondardini

    Con il nuovo meccanismo dello split payment, l’Ente pubblico verserà l’IVA all’Erario.

    La nuova disciplina si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data. 
     
    In base al nuovo  art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972,  l’ ente pubblico, anziché  corrispondere l’IVA al soggetto fornitore, la verserà direttamente all’Erario, secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell'economia di prossima emanazione.
     
    Le uniche operazioni escluse dal nuovo meccanismo sono quelle per le quali l’ente pubblico è debitore d’imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge e, inoltre, i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
     
    Pertanto  a  partire dal 1° gennaio chi ha  rapporti con la Pubblica Amministrazione dovrà annotare l’ IVA  nel registro vendite, ma non concorrerà alla liquidazione IVA periodica. 
    Nella fattura, relativa ad operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, andrà indicato che l’IVA non verrà mai incassata dal cedente ai sensi dell’art. 17 –ter del D.P.R. 633/1972 (split payment); tale IVA andrà stornata dal totale della fattura. 
     
    Ad esempio:
    Se l’impresa emette fattura di 100.000,00 euro + IVA 22%, questa dovrà indicare che la relativa IVA ( 22.000 Euro) sarà versata dal committente ai sensi dell’articolo 17-ter D.P.R. 633/72; il totale fattura  risulterà pari a 122.000,00= Euro e il netto da pagare Euro 100.000,00=.
     
    Verrà quindi registrato il credito verso l’ente pubblico, a fronte della voce di ricavo e dell’IVA ( split payment). 
     
    Per non far concorrere l’IVA  alla liquidazione periodica, la stessa  andrà stornata dal totale del credito  verso l’ente pubblico (  contestualmente alla registrazione della fattura o con un’apposita scrittura. )
     
    Si ricorda che le fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al regime naturale dell’esigibilità differita ( art.  6, comma 5 del D.P.R. 633/72) ; per tali  operazioni all’atto dell’incasso sarà necessario registrare il sorgere del debito IVA e stornare il conto IVA a debito differita. 
     
    La nuova procedura ha sicuramente un impatto finanziario significativo: le imprese che operano prevalentemente con una committenza pubblica , si troveranno sistematicamente a  credito di  IVA,  con ripercussioni negative sotto il profilo della liquidità aziendale.
     
    Questo implica la necessità di accelerare le procedure di rimborso inserendo  i soggetti in questione tra coloro a cui spetta il rimborso IVA in via prioritaria, ricordando che il limite attuale di compensazione è di 700 mila Euro.
     
    Sussiste poi la necessità di ottenere il visto di conformità in dichiarazione  per utilizzare l’eccedenza di credito IVA di importo rilevante .
     
    Sotto il profilo  della  eventuale presentazione della garanzia, il nuovo art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, prevede che i rimborsi eccedenti la soglia di euro 15.000 possano essere eseguiti senza la presentazione della garanzia in presenza di precise e articolare condizioni .
     

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