Va in ogni caso fatto riferimento ai codici attività della Tabella Ateco 2007
Nel settore edile il reverse charge è applicabile alle prestazioni di servizi rese dai subappaltatori ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72, ossia, “alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.
In particolare il reverse charge si applica ai casi in cui i subappaltatori effettuano servizi nei confronti di imprese del comparto edilizio che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, subappaltatori in relazione alla realizzazione dell’intervento edilizio.
Non è applicabile alle prestazioni di servizi rese, in forza di contratti d’appalto, direttamente nei confronti delle imprese di costruzione / ristrutturazione nonché alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale cui è affidata dal committente la totalità dei lavori .
Dal punto di vista soggettivo il meccanismo interessa i subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, un’attività ricompresa nella Sezione F della Tabella Ateco 2007.
Con la Finanziaria 2015, il reverse charge viene esteso a nuove fattispecie: si applica alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, relative ad edifici.
Il reverse charge è applicabile alle nuove fattispecie del settore edile a decorrere dalle fatture emesse dall’1.1.2015.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 14/E la nozione di edificio va intesa in senso restrittivo e va pertanto riferita esclusivamente ai fabbricati e non “alla più ampia categoria dei beni immobili
Non rientrano nella disposizione in esame, quindi, le prestazioni aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, ecc., salvo che gli stessi costituiscano una parte integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscina collocata sul terrazzo, giardino pensile, impianto fotovoltaico collocato sul tetto); ne quelle relative a beni mobili “di ogni tipo”.
In particolare le prestazioni soggette al reverse charge riguardano i fabbricati ad uso abitativo o strumentale anche se di nuova costruzione nonché parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio), compresi quelli in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F/3 e le unità in corso di definizione rientranti nella categoria catastale F/4.
Va in ogni caso fatto riferimento ai codici attività della Tabella Ateco 2007. E’ necessario avere riguardo esclusivamente alla tipologia di prestazione e non anche all’attività esercitata dal prestatore.
Pertanto le nuove ipotesi di reverse charge si applicano a prescindere dal rapporto contrattuale (appalto, subappalto) rilevando, oltre alla sussistenza della soggettività passiva IVA in capo al committente, la riconducibilità di tali prestazioni a un bene qualificato edificio.
In pratica:
- le prestazioni di completamento di un edificio rese nei confronti di un’impresa di costruzioni, in virtù di un contratto d’appalto sono soggette al reverse charge di cui alla nuova lett. a-ter);
- le prestazioni di pulizia rese da un’impresa nei confronti di uno studio professionale, sono soggette al reverse charge di cui alla nuova lett. a-ter);
- la costruzione di un edificio : si applica il reverse charge di cui alla lett. a) solo per prestazioni in subappalto rese nei confronti dell’appaltatore
L’Agenzia conferma che le forniture di beni con posa in opera sono escluse dall’applicazione del reverse charge. Tenendo presente che nelle citate operazioni la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA le stesse costituiscono infatti cessioni di beni e non prestazioni di servizi.
Con riguardo alle prestazioni di completamento di edifici, l’Agenzia, dopo aver evidenziato che detto termine “è utilizzato dal Legislatore in modo atecnico”, chiarisce che è necessario fare riferimento ai seguenti codici attività:
43.31.00 intonacatura e stuccatura
43.32.01 posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili .La posa in opera di “arredi” è esclusa dall’applicazione del reverse charge, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici.
43.33.00 rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici)
43.39.09 altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
“completamento di edifici
Come specificato nella Circolare n. 14/E sono soggette al reverse charge le prestazioni di servizi consistenti nel rifacimento di una facciata di un edificio; sono escluse dal reverse charge le prestazioni di servizi relative alla preparazione di un cantiere identificate dal codice attività 43.12 in quanto riferite alla fase “propedeutica della costruzione”.
Dall’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate appare quindi risolta la questione delle manutenzioni / riparazioni. Ciò determinerà un aumento del credito IVA che richiede, in caso di rimborso annuale / trimestrale, il sostenimento di costi (fideiussione, visto di conformità).
Qualora un unico contratto comprenda una pluralità di prestazioni di servizi, soltanto in parte soggette a reverse charge, come precisato nella citata Circolare n. 14/E, è necessario scomporre le operazioni in quanto l’inversione contabile “costituisce la regola prioritaria” (è il caso, ad esempio, di un contratto che prevede l’installazione di impianti e altre generiche prestazioni di servizi).
L’Agenzia, tuttavia evidenziando che “stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, le indicazioni sopra fornite potrebbero risultare di difficile applicazione con riferimento all’ipotesi di un contratto unico di appalto – comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) – avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” ritiene che: “in una logica di semplificazione … anche con riferimento alle prestazioni riconducibili alla lettera a-ter), trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge.”
Non è necessario quindi scomporre le prestazioni qualora il contratto avente ad oggetto la ristrutturazione di un edificio preveda anche l’installazione di impianti. In tal caso l’intera prestazione sarà soggetta ad IVA con le modalità ordinarie e non dovrà quindi essere applicato il reverse charge.