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Accertamento: raddoppio dei termini con maggiori certezze

  • di Luigi Mondardini

    In vigore la nuova disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento.

    E’  contenuta nel decreto sulla certezza del diritto e si riferisce alle contestazioni riguardanti i periodi d’imposta che sono ordinariamente  decaduti, vale a dire   notificate oltre i termini  ordinari di cui agli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972. 
     
    Il contribuente deve verificare se, accanto ai rilievi aventi natura  amministrativa, non vi sia anche il deferimento all’Autorità giudiziaria per violazione di una  delle fattispecie tributarie con rilevanza penale di cui al D.Lgs. n. 74/2000.
     
    In questo ultimo caso occorre verificare se sia applicabile la  nuova normativa dei rivisti artt. 43 e 57 , ovvero quella  transitoria contenuta nel terzo comma dell’art. 2 del D.Lgs. n. 128/2015. 
     
    Per gli atti impositivi notificati dal 3 settembre 2015 (in assenza di invito ex art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997 ovvero di p.v.c. notificati entro il 2 settembre 2015), si renderà applicabile la nuova disciplina che  vincola l’applicazione del raddoppio dei termini alla presentazione della denuncia entro la decadenza ordinaria, ovvero entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. 
     
    Ove la denuncia fosse presentata oltre tali termini, il contribuente potrà  invocare la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento e  quindi richiedere al giudice tributario la nullità/annullamento dell’atto impositivo, per violazione di legge.
     
    Si deve in ogni caso rilevare come spesso gli atti impositivi ( e in precedenza  i verbali di constatazione) non contengano alcuna menzione dell’avvenuta presentazione della denuncia/comunicazione notizia di reato; oppure è inserita un’indicazione sommaria che non dà la possibilità al contribuente di conoscere  la data di effettiva presentazione della notitia criminis.
     
    In carenza di ciò il contribuente potrà  richiedere al giudice tributario la dichiarazione di illegittimità del raddoppio dei termini per l’accertamento e, di conseguenza, l’annullamento dell’atto impositivo per violazione del diritto di difesa, già nella fase del primo grado.
     
    Per gli atti impositivi notificati entro il 2 settembre 2015 (ovvero anche entro il 31 dicembre 2015 qualora preceduti da invito ex art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997 ovvero di p.v.c. notificati entro il 2 settembre 2015), che sono teoricamente  legittimi , il contribuente potrà rilevare la natura strumentale e pretestuosa della denuncia, la prescrizione del reato al momento del deposito della comunicazione notizia di reato, l’assenza del reato tributario, etc.
     
    La previsione di una precisa tempistica per l’inoltro della denuncia all’A.G. (nel nuovo regime), nonché il contenuto letterale della legge delega che richiede “l’effettivo invio della denuncia” lascia pensare con fondamento che, ai fini della legittimità del raddoppio dei termini accertativi, sia in ogni caso necessaria l’effettiva presentazione della denuncia stessa.
     
     

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