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Reverse charge , alcune categorie restano escluse

  • di Luigi Mondardini

    Primi chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria con la Circolare 14/E del 27.03.2015

    Il meccanismo del reverse charge trasferisce gli obblighi dell’assolvimento dell’IVA  dal soggetto cedente/prestatore al soggetto cessionario/committente. 
     
    Tale procedura  peraltro non trova applicazione nei confronti di soggetti i quali, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti Iva e in particolare dalla registrazione delle fatture di acquisto e di vendita.
     
    Si tratta dei seguenti soggetti: 
     
    - imprenditori agricoli in regime di esonero in quanto nell’anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7mila euro e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli. Questi soggetti non hanno obblighi contabili ai fini dell’IVA, quindi se commissionano servizi che rientrano nella lettera a ter) dell’articolo 17, sesto comma, del D.P.R. 633/72 ricevono la fattura con distinta applicazione dell’Iva; 
     
    - associazioni sportive e in genere tutte quelle senza scopo di lucro che applicano il regime forfetario di cui alla Legge 398/91. Questi soggetti assolvono l’IVA nella misura forfetaria e non hanno obblighi di registrazione delle fatture; 
     
    - esercenti attività di intrattenimento che applicano il regime Iva forfetario previsto dall’articolo 74, comma 6, del Decreto IVA, esonerati dagli adempimenti IVA (esclusa la fatturazione) e assolvono l’imposta con il meccanismo della Siae; 
     
    - i soggetti che effettuano le attività di spettacoli viaggianti con volume d’affari realizzato nell’anno precedente non superiore a 25.822,84 euro (articolo 74 ter del D.P.R. 633/72), rientranti anch’essi in un regime forfetario di detrazione dell’IVA. 
     
    Per quanto riguarda il nuovo  regime forfettario, viene precisato  che non si applica il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che si avvalgono di tale regime. 
     
    Nel caso in cui  tali soggetti acquistino beni o servizi in regime di reverse charge, gli stessi saranno tenuti ad assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito. 
     
    Tale precisazione vale anche per il regime dei minimi recentemente prorogato.
     

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