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Per il Fisco minor tempo per i controlli

  • di Luigi Mondardini

    Da oggi 2 settembre entra in vigore il D.Lgs. n.128/15 e con esso il nuovo regime del raddoppio dei termini.

    La possibilità di allungamento dei tempi  in presenza di fatti penalmente rilevanti (art.43, co.3 d.P.R. n.600/73 e 57, co.3, d.P.R. n.633/72. 
     
    Per effetto della novità normativa la compresenza di due termini autonomi e distinti di accertamento , uno “breve” e uno “lungo” in presenza dell’obbligo di denuncia, viene superata.
     
    Con il nuovo regime, infatti, per poter beneficiare del raddoppio occorrerà non tanto e solo che sussista l’obbligo di denuncia (art.331 del Codice di procedura penale) quanto che questa denuncia sia concretamente ed effettivamente presentata (come del resto prescritto dalla legge delega) .
     
    Si tratta di una importante novità  e soprattutto che ciò venga fatto  entro i termini ordinari di accertamento. 
     
    Con l’effetto che dal  2 settembre non si potrà più parlare di due termini “ordinari”, ma di uno solo, prorogabile eventualmente ma solo se e in quanto la denuncia viene presentata prima della sua scadenza. 
     
    Se la denuncia deve essere inoltrata entro i 4/5 anni dettati in via ordinaria per la rettifica dell’accertamento, questo significa che le indagini vanno concluse e i fatti accertati entro quei termini.
     

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