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Chi non deve versare l’acconto Iva (soggetti esonerati)

  • di Luigi Mondardini

    Rassegna dei soggetti non tenuti ad effettuare il prossimo versamento dell’acconto IVA.

    ·                            Chi inizia l’attività nel corso del periodo di imposta o chi cessa l’attività nel medesimo anno;

    ·                            Contribuenti con una liquidazione precedente inferiore a 116,72 euro (che sarebbe il valore minimo su cui calcolare un acconto dovuto dell’88%);

    ·                            Contribuenti che sulla base del metodo previsionale presumono di non raggiungere l’importo di cui al punto precedente o prevedono di chiudere l’attività;

    ·                            Contribuenti che registrano solo operazioni esenti o non imponibili (anche per opzione da 36 bis);

    ·                            Contribuenti che beneficiano dei regimi forfetari di determinazione dell’imposta ex art. 13 della l.388 del 2000, regime delle nuove iniziative imprenditoriali o regime delle attività marginali. Non dovranno versare l’acconto nemmeno nell’anno di esaurimento del regime o di superamento del limiti quantitativo. Coloro che adottano questi regimi non dovranno versare l’accotno iva dall’anno di adesione al regime fino all’anno di uscita così come anche è stato chiarito dalla risoluzione ministeriale 157 del 2004;

    ·                            Coloro che accederanno o già accedono al regime dei contribuenti minimi o ad altri regimi che hanno tra le loro caratteristiche la dispensa dagli obblghi Iva;

    ·                            Coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre dell’anno di riferimento se sono contribuenti mensili o entro il 30 settembre se erano contribuenti trimestrali;

    ·                            Coloro che svolgono attività di giochi e spettacoli in regime di determinazione speciale dell’Iva;

    ·                            Coloro che raccolgono rottami usati e similari per la rivendita;

    ·                            Coloro che dopo aver effettuato il calcolo evidenziano un acconto Iva inferiore a 103.29 euro;

    ·                            Coloro che nell’anno precedente hanno un credito di imposta o un debito di imposta inferiori ai 117.38 euro;

    ·                            gli agricoltori in regime semplificato;

    ·                            gli esercenti del settore intrattenimento e spettacolo;

    ·                            le associazioni sportive dilettantistiche e le Onlus che hanno optato per il regime forfetario Iva;

    ·                            i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta.

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