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Accertamento: Raddoppio dei termini con effetti favorevoli

  • di Luigi Mondardini

    Lo schema di Dlgs subordina il raddoppio dei termini di accertamento alla presentazione della denuncia entro il termine ordinario di decadenza.

    Pertanto il termine lungo scatterà solo se la violazione penale sia comunicata all’autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. 
     
    La nuova norma , favorevole al contribuente, troverà applicazione solo agli atti impositivi notificati dopo l’entrata in vigore del decreto; di conseguenza gli atti notificati precedentemente seguono le vecchie regole.
     
    Occorrerà quindi verificare per i nuovi atti (notificati dopo l’entrata in vigore) in primo luogo la data di invio della notizia di reato in Procura e nel  caso in cui sia successiva all’ordinaria decadenza (cioè a dire al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o al quinto in caso di omessa presentazione della dichiarazione), l’atto risulterà  illegittimo in quanto  emesso oltre i termini di decadenza.  
     
    È verosimile che tale informazione sia indicata già nell’accertamento ovvero sia allegata (anche per stralcio) la notizia di reato. In caso contrario sarà opportuno contestare l’assenza di informazioni che di fatto impedisce, prima alla difesa e poi al giudice adito, di valutare la legittimità del raddoppio.
     
    Attenzione anche con riferimento alle notifiche di atti eseguite entro la fine di quest’anno (ma comunque dopo l’entrata in vigore del nuovo regime) relativi al periodo di imposta 2009 e precedenti.
     
    Per tali periodi il potere di accertamento sarà certamente decaduto, salvo che l’amministrazione non dimostri di aver inviato la notizia di reato in Procura prima dell’entrata in vigore della nuova norma. Se non ha fatto tale invio, applicandosi le nuove regole, non è più possibile alcuna rettifica. 
     
    In ogni caso anche per i “nuovi” atti, la semplice presentazione nei termini ordinari della notizia di reato si ritiene non possa determinare automaticamente la legittimità dell’operato dell’ufficio. Se la denuncia dovesse risultare del tutto infondata e quindi finalizzata solo a beneficiare di un termine più lungo da sfruttare per le rettifiche fiscali, allora sarà importante eccepirne anche in futuro l’illegittimità.
     
     

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