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IVA: nuove misure anti evasione.

  • di Luigi Mondardini

    Nella Stabilità 2015 (legge 190/2014) novità in ambito Iva. Esteso il “ reverse charge”.

    Tra le altre disposizioni: l'aliquota agevolata del 4% per gli e-book, quella ordinaria per il pellet e la presentazione anticipata a febbraio della dichiarazione annuale (a partire dal 2016), con conseguente abolizione della comunicazione dati.
     
    In particolate il meccanismo del “ reverse charge” viene  esteso ad altri settori.
     
    Dall'1 gennaio 2015 il  meccanismo dell'inversione contabile deve essere applicato anche a una nuova serie di operazioni riguardanti i settori edile, energetico e della grande distribuzione.
     
    Si tratta di ipotesi  ulteriori rispetto a quelle già elencate nei commi quinto e sesto dell'articolo 17 del Dpr n. 633/1972 vale a dire : cessioni di oro da investimento, cessioni di materiale d'oro e di prodotti semilavorati con specifiche caratteristiche di purezza; prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori; cessioni di fabbricati, per le quali il cedente ha espresso in atto l'opzione per l'imponibilità Iva; cessioni di cellulari; cessioni di personal computer e loro componenti e accessori; cessioni di materiali e prodotti lapidei  e nel comma settimo dell'articolo 74 dello stesso decreto (cessioni di rottami).
     
    Si ricorda che il sistema del reverse charge, derogando alla disciplina generale in materia di Iva, trasferisce gli obblighi di assolvimento dell'imposta dal cedente all'acquirente. 
    Quest'ultimo, infatti, ricevuta dal fornitore la fattura senza applicazione dell'Iva e con l'indicazione che si tratta di un'operazione soggetta a inversione contabile, integra il documento, riportando l'aliquota e la relativa imposta, e lo annota sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti.
     
    Il meccanismo è stato ora esteso alle seguenti operazioni:  
     
    - prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici; 
    - trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (articolo 3 della direttiva 2003/87/Ce); 
    - trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; 
    - cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore; 
    - cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari; 
    - cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
     
     
    Per le operazioni appartenenti al settore energetico, l'applicazione del reverse charge è prevista per quattro anni. Invece, per il settore della grande distribuzione, l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea.
     

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