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Il rimborso del credito IVA: il caso dell’acquisto dei beni ammortizzabili

  • di Luigi Mondardini

    Il credito IVA annuale può essere utilizzato in compensazione, verticale e/o orizzontale; peraltro il contribuente può valutare la richiesta di rimborso dello stesso.

    Il rimborso può comunque essere richiesto in presenza di determinati requisiti ovvero in caso di cessazione dell’attività, e  necessita di un’apposita garanzia, fatti salvi gli specifici casi di esonero. Le informazioni necessarie per chiedere il rimborso vanno riportate a rigo VX4 del mod. IVA 2014 ovvero nello specifico rigo del quadro RX del mod. UNICO 2014.
     
    Nel caso in cui l’Ufficio riscontri l’inesistenza dei requisiti notifica al contribuente un Provvedimento di diniego. In tale situazione il credito può essere computato nella prima liquidazione periodica / dichiarazione annuale
     
    Per poter accedere al rimborso del credito IVA annuale occorre la presenza di almeno uno dei requisiti di cui all’art. 30, comma 3, DPR n. 633/72, vale a dire:
    - aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti
    - operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate
    - acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche
    - prevalenza di operazioni non soggette ad IVA 
    - soggetti non residenti.
    Il credito IVA deve essere superiore a € 2.582,28. Il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito, ancorché inferiore al predetto importo minimo.
     
    Infine può essere richiesto , a prescindere dal sussistere dei predetti requisiti,  in caso di cessazione dell’attività; ovvero  per il minor importo risultante dalle dichiarazioni annuali del triennio.
     
     
    ACQUISTI DI BENI AMMORTIZZABILI E SPESE PER STUDI E RICERCHE. Nel caso specifico il rimborso spetta limitatamente all’IVA relativa all’acquisto / importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche.
     
    Per l’individuazione dei beni “ammortizzabili”,  “occorre far riferimento alle norme  previste per le imposte sui redditi” ossia all’ammortizzabilità degli stessi.
    In particolare, sono considerati ammortizzabili esclusivamente i beni strumentali, ossia quelli utilizzati nel ciclo produttivo posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale. 
     
    Il rimborso  spetta sia in relazione agli acquisti registrati nel 2013 che a quelli registrati in anni precedenti, a condizione che il relativo importo non sia già stato chiesto a rimborso o non sia stato compensato nel mod. F24 e dalle annotazioni contabili risulti che l’imposta è stata riportata, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi.
     
    Come specificato nella CM 31.1.91, n. 5, può essere richiesto anche per i lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relativi a beni immobili. 
     
    L’Amministrazione finanziaria ha fornito importanti chiarimenti su alcune situazioni molto frequenti. 
    Il rimborso spetta anche per l’IVA relativa ai beni ammortizzabili acquisiti mediante contratto d’appalto. 
    Inoltre relativamente al rimborso del credito IVA trimestrale è stato chiarito come sia possibile richiedere il rimborso dell’IVA relativa agli stati di avanzamento lavori per la realizzazione di un bene ammortizzabile, in quanto fra i beni ammortizzabili sono da ricomprendere “anche quelli per i quali la procedura stessa è potenzialmente attuabile, nel senso che la procedura di ammortamento sarà applicabile all'atto della realizzazione sempreché … si abbia la assoluta certezza di poter attribuire al bene in fieri la qualifica di bene ammortizzabile”.
     
    Viceversa per i contratti di leasing è stata negata  la possibilità di rimborso trimestrale ex art. 38-bis dell’IVA riferita al corrispettivo pattuito per il subentro in un contratto di leasing di un bene ammortizzabile, considerato che in capo all’utilizzatore del bene, almeno fino al riscatto dello stesso, non si realizza il presupposto dell’acquisto. 
     
    E’ stata riconosciuta  la possibilità di richiedere il rimborso dell’IVA sugli acconti per l’acquisto di attrezzature (ammortizzabili) e per la costruzione di un fabbricato strumentale, dal momento  che, relativamente ad un acconto, l’operazione si considera effettuata per l’importo pagato ex art. 6, DPR n. 633/72. 
    Viceversa  non è consentito il rimborso relativamente agli acconti versati in sede di contratto preliminare, in quanto con lo stesso le parti si obbligano a stipulare il contratto definitivo ma non si realizza l’effetto traslativo e il promissario acquirente non acquisisce la titolarità del bene. In ogni caso “se l’esercizio del diritto alla detrazione o l’utilizzo del credito risulta rinviato agli esercizi successivi, lo stesso potrà essere richiesto a rimborso unitamente all’imposta relativa al saldo corrisposto con la stipula del contratto definitivo”.
     
    Nel caso di acquisto del terreno , non essendo un bene ammortizzabile, l’acquisto dello stesso non rientra tra le fattispecie che consentono di richiedere il rimborso del relativo credito IVA. L’’Agenzia delle Entrate ha specificato che “l'indeducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi ai terreni … si riflette anche ai fini del calcolo dell'imposta rimborsabile … che, pertanto, nel caso di acquisto di fabbricati, deve essere ridotta per l'importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell'area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza”. Pertanto, in caso di acquisto di un fabbricato strumentale, al fine di individuare l’IVA rimborsabile è necessario scorporare il valore dell’area sulla quale insiste il fabbricato nonché di quella che ne costituisce pertinenza.
     
    L’Agenzia delle Entrate nella citata Risoluzione n. 179/E ha chiarito che, per le spese sostenute per il miglioramento, trasformazione ed ampliamento di beni di terzi, concessi in uso o in comodato, se le stesse si concretizzano in opere non separabili dai beni a cui sono riferite, in quanto non hanno una loro autonoma funzionalità, non possono essere qualificate “beni ammortizzabili” (trattasi di oneri pluriennali) e quindi le stesse non attribuiscono il diritto al rimborso dell’IVA in esame. Se invece portano alla individuazione di beni materiali, dotati di autonoma funzionalità che, al termine del periodo di uso o comodato, possono essere rimossi e utilizzati indipendentemente dal bene cui sono riferiti, rientrano, quali immobilizzazioni materiali, tra i beni ammortizzabili. Di conseguenza, gli stessi attribuiscono il diritto al rimborso dell’IVA .
     
     

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