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Il credito IVA nelle società di comodo

  • di Luigi Mondardini

    La disciplina relativa alle c.d. “società di comodo” si applica alle società di capitali, di persone e alle società ed enti di ogni tipo, non residenti, con stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal regime di contabilità adottato.

      Sono  considerate “non operative” le società che conseguono un ammontare di ricavi inferiore ai ricavi minimi (presunti) individuati applicando determinate percentuali a specifiche voci dell’attivo di Stato patrimoniale.

    Inoltre a decorrere dal 2012 sono state introdotte  specifiche disposizioni applicabili alle società cosi dette “in perdita sistematica”  in base alle quali la società, che abbia superato il test di operatività, è considerata comunque  “di comodo” a decorrere dal 4° periodo d’imposta se:

    - risulta in perdita per 3 periodi d’imposta consecutivi

    - oppure  in un triennio risulta in perdita per 2 periodi d’imposta e per il restante periodo d’imposta dichiara un reddito inferiore a quello minimo.

    La qualifica di società “in perdita sistematica” comporta le medesime conseguenze negative previste per le società di comodo, tra le quali una limitazione nell’utilizzo del credito IVA annuale o infrannuale.

    UTILIZZO DEL CREDITO IVA ANNUALE

     “Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione”

    Se dalla dichiarazione annuale IVA di una società “non operativa ovvero in perdita sistematica” risulta un credito IVA, lo stesso non può essere:

    - chiesto a rimborso;

    - utilizzato in compensazione nel mod. F24;

    - ceduto.

    Tale credito può soltanto essere riportato nell’anno successivo ed utilizzato nell’ambito delle liquidazioni IVA periodiche (c.d. “compensazione verticale”).

    Inoltre il riporto del credito IVA è precluso qualora per 3 periodi d’imposta consecutivi la società:

    • sia risultata “non operativa / in perdita sistematica”;

    • abbia effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA in misura inferiore all’ammontare dei ricavi presunti.

    In altre  parole, al verificarsi di tale situazione il credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno del triennio di non operatività viene “perso”.

    Con riferimento alle società “in perdita sistematica”, essendo richiesto il “monitoraggio” di un triennio ed essendo entrata la norma in vigore nel 2012, troverà effettiva applicazione per la prima volta con riferimento al credito IVA relativo al 2014 risultante dal mod. IVA 2015. E’ comunque opportuno  un chiarimento in merito  da parte dell’Agenzia delle Entrate.

    Diversamente, per le società “non operative” per il triennio 2010 - 2012 che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2012 (mod. IVA 2013) con un saldo a credito, dovrà essere verificato l’ammontare delle cessioni/prestazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nello stesso periodo (2010 – 2012), al fine di determinare il diritto o meno a riportare detto credito nell’anno successivo e quindi la possibilità di utilizzare lo stesso in compensazione nelle liquidazioni IVA Periodiche 2013.

     

     

     

      

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