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Nuove operazioni soggette al reverse charge

  • di Luigi Mondardini

    La Finanziaria 2015 ha introdotto importanti novità in materia di applicazione del reverse charge Iva.

    Sono infatti previste  nuove ipotesi  ( art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972)  di emissione della fattura da parte del cedente o prestatore senza addebito d’imposta ed applicazione della  inversione contabile da parte del cessionario o committente; ciò determina il  mancato esborso finanziario dell’Iva e la  neutralità dell’imposta garantita dalla doppia registrazione del documento.

    Per talune operazioni  non è prevista alcuna autorizzazione da parte della Ue, con conseguente immediata applicazione già a partir dalle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015;  mentre per altre l’effettiva efficacia è subordinata al via libera in sede comunitaria

    In primo luogo si prevede l’applicazione del reverse charge alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

    La novità in questione è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 e non necessita di alcuna autorizzazione comunitaria.

    Sono in ogni caso escluse le operazioni rientranti nell’ambito delle cessioni di beni, in quanto la norma si riferisce esplicitamente alle sole prestazioni di servizi.

    L’elemento comune delle prestazioni in oggetto  riguarda il riferimento agli edifici; pertanto devono intendersi escluse quelle prestazioni riguardanti  beni mobili, come ad esempio il completamento o la pulizia di un impianto .

    Meno chiaro il riferimento alle prestazioni di “completamento” relative ad edifici, trattandosi di un termine ampio che potrebbe includere al proprio interno anche interventi di manutenzione straordinaria.

    A differenza di quanto previsto per le prestazioni di servizi di subappalto nel settore edile, per le quali si richiede di rientrare sia pure oggettivamente nel settore edile, nella nuova lettera a-ter) non vi è alcun requisito soggettivo da verificare in relazione al soggetto passivo che pone in essere l’operazione.

    Dunque conta esclusivamente l’oggetto della prestazione posta in essere, non avendo rilievo il settore in cui opera il committente della prestazione stessa.

    Altri settori sono interessati dalle novità: quello  dell’energia, anche se con portata temporale limitata (fino al 2018 compreso),  con efficacia già dal 1° gennaio 2015.

    Sono state inserite le nuove lettere d-bis), d-ter) e d-quater) dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo l’applicazione del reverse charge:

    -        ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (in conformità alla Direttiva 2003/87/CE),

    -        ai trasferimenti di altre unità utilizzabili dai gestori per conformarsi alla predetta direttiva;

    -        alle cessioni di gas e di energia elettrica ai soggetti passivi rivenditori (come definiti dall’art.7-bis, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972).

    Al fine di ridurre l’impatto negativo sotto il profilo  finanziario  derivante dall’applicazione del reverse charge ai soggetti che pongono in essere le  operazioni oggetto dell’intervento normativo, , è stato modificato l’art. 30, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 per consentire il diritto al rimborso del credito che ne deriva.

    Infine, sempre dal 2015, il reverse charge si rende applicabile alle cessioni di bancali di legno (cd. “pallet”) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, mentre si dovrà attendere il via libera comunitario per l’estensione dell’inversione contabile alle forniture di beni nei confronti delle imprese della grande distribuzione, prevista nella nuova lett. d-quinquies) del comma 6 dell’art. 17

     

     

     

     

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