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Sponsorizzazioni nel mirino del fisco

  • di Luigi Mondardini

    Frequentemente le spese di pubblicità e sponsorizzazione sono oggetto di contestazione in sede di verifica fiscale

    Ciò richiede un’adeguata cura nella stesura dei bilanci di fine anno e nella raccolta della documentazione a supporto della spesa sostenuta, al fine di evitare successivi contenziosi.
     
    Le spese di sponsorizzazione e pubblicità sono costi di periodo da imputare a conto economico nell’esercizio di sostenimento. La possibilità di procedere alla loro iscrizione in stato patrimoniale è limitata a specifiche ipotesi  quali   il lancio di un nuovo prodotto o l’avvio di una nuova attività produttiva per i quali l'impresa ha la ragionevole certezza di importanti e duraturi futuri ritorni economici. 
     
    Tali costi possano essere dedotti nell’esercizio di sostenimento, ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi (a scelta del contribuente, in base all’articolo 108, comma 2, del Tuir ). 
     
    Occorre inoltre verificare il rispetto del  criterio della “competenza” ; pertanto va posta  attenzione al contratto, soprattutto in presenza di sponsorizzazioni legate ad eventi o manifestazioni che si svolgono a cavallo di due diverse annualità (si pensi ad un campionato sportivo). In tali ipotesi la ripartizione del costo dovrà avvenire rinviando parte della spesa all’esercizio futuro.
     
    Tra le contestazioni più frequenti eccepite dall’amministrazione finanziaria, vi è quella relativa alla mancata inerenza e antieconomicità dell’operazione; spesso si arriva a mettere in dubbio l’esistenza stessa o la sovrafatturazione dell’operazione stessa, con risvolti  penalmente rilevanti.
     
    Diviene pertanto quanto mai necessario fin  dalla chiusura del bilancio, reperire la documentazione che attesti l’effettività del servizio reso. 
     
    Assume molta importanza la fase di redazione di un contratto a prestazioni corrispettive in cui andare a  dettagliare analiticamente  l’attività dello sponsor, le situazioni nelle quali si manifesterà la pubblicità e gli obblighi a cui sarà tenuto chi organizza gli eventi, onde evitare contestazioni sulla genericità e fumosità del contratto. 
     
    E’ bene nel testo contrattuale anche specificare  le ragioni commerciali  alla base della sponsorizzazione: ritorno d’immagine, relazione con il territorio,  presenza di clienti/fornitori.  
     
    La fattura emessa a comprova del costo sostenuto dovrà contenere  un esplicito richiamo allo stesso contratto. 
    Ovviamente contratto e fatture non bastano; servirà – a posteriori – raccogliere  la documentazione a supporto del costo sostenuto  quali ad esempio: inserzioni sui giornali, locandine pubblicitarie, striscioni sul campo sportivo, passaggi televisivi, abbinamenti sull’abbigliamento sportivo, ecc…..e associarla  esattamente alle prestazioni identificate nel contratto originario. 
     
    Molto utile potrebbe rivelarsi , al termine  dell’attività di sponsorizzazione, una relazione scritta da parte di chi ha erogato i servizi di pubblicità nella quale dettagliare l’intera attività svolta a soddisfazione delle obbligazioni richieste.
     
    Altro aspetto che può presentare elementi di criticità in sede di verifica è quello della “ congruità” della spesa sostenuta in relazione alle prestazioni svolte.
     
    Sotto questo profilo possono aiutare alcuni elementi quali la durata del contratto che potrebbe identificarsi con l’intero anno solare o la completa stagione sportiva, la ripetitività delle azioni svolte in occasione di una pluralità di eventi o ancora la presenza di tariffari dell’associazione legati ai specifici eventi sponsorizzabili, in linea con quelli di mercato. 
     
    Meno problematica  la sponsorizzazione  fornita da associazioni sportive iscritte al Coni per effetto di quanto statuito dall’articolo 90, legge 289/2002 . Si tratta delle  spese di sponsorizzazione deducibili fino a 200mila euro annui  sostenute nei confronti di società e associazioni sportive dilettantistiche (Asd).
     
    L’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002  introduce una presunzione legale assoluta di integrale deducibilità del corrispettivo in denaro (o in natura) destinato a società, associazioni sportive dilettantistiche;  fondazioni costituite da istituzioni scolastiche; associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva.
     
    Per il soggetto erogante queste somme sono qualificabili come spese di pubblicità, in presenza di due condizioni e cioè che i  corrispettivi corrisposti  devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e  a fronte del corrispettivo versato deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione.
     
     
     
     

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