> >

Imposta di Registro e Dirette: non c’è automatismo

  • di Luigi Mondardini

    Viene meno la possibilità di travasare l’accertamento dal registro alle imposte dirette.

    In  caso di cessione di immobili / aziende ovvero di costituzione / trasferimento di diritti reali sugli stessi gli Uffici spesso procedono ad accertare  la congruità del valore di cessione ai fini delle imposte dirette, partendo dal valore dichiarato ovvero dal maggior valore accertato o definito ai fini dell’imposta di registro per presumere “automaticamente” l’esistenza di un maggior corrispettivo e, quindi, di una maggiore plusvalenza rilevante ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

    Il  trattamento delle plusvalenze riferite ai predetti beni è disciplinato  ai fini delle imposte dirette, dagli artt. 58, 68 e 86, TUIR;  ai fini dell’IRAP, dagli artt. 5, 5-bis, 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97.

    Tale automatismo è stato  oggetto di un lungo  dibattito in dottrina e giurisprudenza, stante il diverso presupposto impositivo ai fini dell’imposta di registro e delle imposte dirette; infatti:

    -        ai fini dell’imposta di registro rileva il valore dichiarato, o, se superiore, il valore venale in comune commercio, di regola individuato dall’Ufficio nei valori OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)

    -        ai fini delle imposte dirette / IRAP la plusvalenza è determinata avendo riguardo al corrispettivo indicato in atto.

    Il Decreto Internazionalizzazione”, in attuazione della Riforma fiscale contenuta nella Legge n. 23/2014, introduce una norma di natura interpretativa che limita l’utilizzo del predetto automatismo in capo all’Ufficio, subordinandolo alla sussistenza di ulteriori elementi, pena l’invalidità dell’accertamento.

    Con il comma 3 dell’art. 5 del citato decreto viene introdotta una norma di natura interpretativa in base alla quale:

    gli articoli 58, 68, 85 e 86 (TUIR)  e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 (D.Lgs. n. 446/97)  si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro … ovvero delle imposte ipotecaria e catastale …”.

    Per effetto di tale previsione, pertanto, non è più consentito all’Ufficio utilizzare “soltanto” il valore dichiarato / accertato / definito ai fini dell’imposta di registro (in quest’ultima ipotesi spesso l’interesse dell’acquirente a “coltivare” il contenzioso è ridotto, considerato il “minor” costo della definizione rispetto a quello di una lite con l’Ufficio) o delle imposte ipocatastali per presumere l’esistenza di un maggior corrispettivo per la determinazione della plusvalenza ai fini delle imposte dirette / IRAP.

    É richiesta, infatti, la sussistenza di ulteriori elementi (tra questi assume un peso significativo il risultato dell’indagine bancaria).

    La norma contiene il riferimento anche all’art. 85, TUIR e pertanto il predetto automatismo non è utilizzabile, da solo, per rettificare anche il ricavo derivante dalla cessione di immobili alla cui produzione / scambio è diretta l’attività dell’impresa (immobili – merce).

     

Ti potrebbe anche interessare:

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link