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AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: differenze fra IVA e REGISTRO

  • di Luigi Mondardini

    Ai fini in esame è necessario distinguere a seconda che il trasferimento dell’immobile sia o meno soggetto ad IVA.

    Le agevolazioni “prima casa” sono riconosciute agli immobili “non di lusso”, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86.
     
    Fino al 2013 – qualora il trasferimento non sia soggetto ad IVA - per individuare gli immobili “non di lusso” doveva essere fatto riferimento ai requisiti richiesti dal DM 2.8.69 ; ad esempio era considerata di lusso l’unità immobiliare avente superficie utile complessiva superiore a mq 240, l’abitazione unifamiliare dotata di piscina di almeno 80 mq o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.
     
    Dal 1.1.2014 sono considerati “non di lusso” gli immobili abitativi appartenenti alle categorie catastali diverse dalla A/1, A/8 e A/9, a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti dalla citata Nota II-bis vale a dire:
     
    - immobile ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisce la residenza entro 18 mesi
    - dichiarazione nell’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel medesimo Comune in cui è situato l’immobile da acquistare 
    - di non possedere altro immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”.
     
    Di fatto ai fini dell’imposta di registro “l’applicabilità delle agevolazioni «prima casa» ( aliquota agevolata 2%) risulta vincolata ... alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l’immobile e non più alle caratteristiche individuate” dal citato DM 2.8.69.
     
    La Circolare n. 2/E conferma che le agevolazioni “prima casa” sono applicabili anche al trasferimento di un immobile in corso di costruzione, sempreché appartenente alle categorie catastali da A/2 a A/7 e A/11.
     
    Sono riconosciute le agevolazioni anche nel caso di acquisto contemporaneo di immobili contigui, destinati a costituire un’unica unità abitativa; di un immobile contiguo ad altro già acquistato con i benefici “prima casa”, al fine di costituire un’unica unità immobiliare; a condizione che l’immobile risultante dalla riunione delle unità immobiliari acquistate con l’agevolazione sia accatastato nelle  categorie catastali consentite.
     
    Per gli atti non soggetti ad IVA, pertanto sono dovute ’imposta di registro nella misura del 2%; le imposte ipotecaria e catastale pari a € 50 ciascuna.
     
    A tale proposito l’Agenzia evidenzia che la misura di € 50 delle imposte ipotecarie e catastale è collegata all’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, con la conseguenza che, anche in ipotesi di decadenza dall’agevolazione “prima casa”, mentre l’imposta di registro sarà applicata nella maggior misura del 9%, le imposte ipotecaria e catastale non sono oggetto di recupero, rimanendo dovute nella misura di € 50.
     
    Trasferimento sia soggetto ad IVA.
    Per effetto di quanto disposto dal n. 21, Tabella A/II, DPR n. 633/72, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% è subordinata al rispetto dei predetti requisiti ex DM 2.8.69.
     
    Di conseguenza, come specificato nella Circolare n. 2/E in esame: “… per i trasferimenti soggetti ad IVA, ai fini dell’individuazione delle case di abitazione «non di lusso» cui si applicano le agevolazioni «prima casa» continuano a rilevare i criteri dettati dal DM 2 agosto 1969, a prescindere dalla categoria catastale nella quale l’immobile risulta censito in catasto”.
     
    Pertanto, se il trasferimento è soggetto ad IVA sono dovute ’imposta di registro in misura fissa di € 200; le imposte ipotecaria e catastale nella misura pari a € 200 ciascuna; l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.
     

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