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Novità dello schema di decreto sulla riforma del sistema penale

  • di Luigi Mondardini

    Il DLgs. di riforma del sistema penale tributario è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 22.9.2015.

    Si tratta della attuazione della delega contenuta nella L. 23/2014) che prevede, tra l’altro, l’integrale riscrittura della fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000.

    In base al nuovo disposto normativo, fuori dei casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni (non più solo annuali) relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

    - l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

    - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

    Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

    Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

     

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