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Aumento dell’IVA: casistiche

  • di Luigi Mondardini

    Vengono analizzate alcune situazioni di operazioni effettuate a cavallo della modifica dell’IVA dal 21% al 22%.

    Un  caso  ricorrente e’ quello del prestatore di servizi (es. riparazione di un automezzo)  che nel mese di settembre ha già fatturato con aliquota IVA al 21% senza peraltro incassare; il pagamento avviene nei primi giorni di ottobre.

    A prima vista sembrerebbe necessario  rifare la fattura oppure  emettere una nota di debito considerato che al momento del pagamento della prestazione è in vigore la nuova aliquota del 22%.

    Come noto, a seguito del mancato intervento legislativo, a decorrere dall’1.10.2013 è entrata in vigore la nuova aliquota IVA ordinaria, che è passata dal 21% al 22% così come previsto dalla Finanziaria 2013.

    Per quanto riguarda l’individuazione dell’aliquota IVA applicabile si deve fare riferimento al momento di effettuazione della prestazione che, ai sensi dell’art. 6 DPR n. 633/72, si considera effettuata al momento del pagamento ovvero se anteriore di emissione della fattura.

    Pertanto  per quanto riguarda il caso considerato il prestatore di servizi non dovrà emettere una nota di debito per la differenza di aliquota in quanto ha fatturato la prestazione a settembre, applicando correttamente l’aliquota IVA del 21%.

    Un altro caso piuttosto frequente e’ quello del professionista che ha inviato al proprio cliente un avviso di parcella per la prestazione effettuata prima del primo ottobre .  L’incasso di quanto  dovuto avviene a  fine ottobre e dunque nasce il dubbio  si occorra  rifare l’avviso indicando l’IVA al 22%.

    La nuova aliquota IVA ordinaria del 22% è applicabile alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.10.2013, così come individuate dall’art. 6, DPR n. 633/72.

    Nel caso specifico (prestazione di servizi) l’operazione si considera effettuata al momento del pagamento, salvo l’emissione (anticipata) della fattura. 

    Pertanto, non essendo stata emessa la fattura nel mese di settembre e non avendo incassato quanto dovuto entro il 30.9.2013, la prestazione effettuata dal professionista dovrà essere assoggettata alla nuova aliquota IVA ordinaria del 22%.

    A tal fine potrebbe essere utile  che il professionista comunichi al cliente la nuova somma da pagare tramite un “nuovo” avviso di parcella.

     

     

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