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Prima casa: requisiti e vantaggi

  • di Luigi Mondardini

    A determinate condizioni è possibile beneficiare di alcuni significativi bonus fiscali.

    E’ infatti  possibile  risparmiare sulle imposte o tasse da versare a titolo di Iva, imposta di registro, ipotecarie e catastali, oltre a fruire della detrazione degli interessi passivi sul mutuo.
     
    Per usufruire delle condizioni “prima casa” è necessario che l’immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale e non rientri nella categoria di lusso.
     
    Inoltre  non bisogna essere titolari di altri diritti di uso, usufrutto, abitazione, propietà su altri immobili siti nello stesso comune nè a titolo esclusivo nè in comunione con il coniuge (comunione sia ordinaria che legale)
     
    Ed ancora non essere titolari di altri diritti di uso usufrutto abitazione, nuda proprietà, o proprietà nè a titolo esclusivo, nè pro quota, nè in comunione legale, su altre abitazioni che sono state acquistate con i benefici prima casa nel territorio nazionale
     
    Si ricorda che l’agevolazione prima casa spetta o interamente o per quota anche nel caso di possesso di altra abitazione precedentemente non acquistata con i benefici prima casa situata in qualsiasi punto del territorio italiano indipendentemente dallo stesso comune o meno.
     
    In questo caso infatti è importante l’aspetto della novità nella fruizione del beneficio fiscale ed indipendentemente dallo status dei coniugi. Se infatti entrambi sono in comunione o in separazione e non hanno fruito mai del beneficio fiscale prima casa lo possono utilizzare anche successivamente. Se uno dei due invece ne ha fruito solo l’altro coniuge lo potrà utilizzare e limitatamente alla sua quota di pertinenza.
     
    Per poter fruire dell’agevolazione è necessario rendere una dichiarazione dal notaio al momento della stipula dell’atto a pena di decadenza in cui si manifesta la volontà di stabilire nel comune dove ha acquistato la prima casa ed ha spostato la residenza o intende farlo entro 18 mesi dalla data di acquisto, e di non essere titolare di altro diritto, né esclusivo né in comunione con altri, di diritti reali su altra abitazione ed acquistate già usufruendo del beneficio fiscale prima casa.
     
    Il requisito della dichiarazione della residenza nello stesso comune non si applica nel caso del personale delle forze armate e di polizia di ordinamento civile e militare.
     
    L’applicazione del beneficio fiscale prima casa comporta l’applicazione in misura ridotta, a seconda dei casi dell’imposta di registro del 2% anziché del 9%, dell’IVA del 4% anziché del 10% e le imposte ipotecaria e catastale saranno in entrambi i casi di 50 euro ciascuna mentre prima erano esenti o fisse di 168 euro.
    Attenzione: l’imposta di registro non potrà comunque essere inferiore a 1.000 euro
     
    La base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro è pari alla rendita catastale moltiplicata per 115.5. Se si acquista  da un costruttore al posto dell’imposta di registro del 2%  si pagherà  un’Iva del 4%.
     
    Nel caso di seconda casa la tassazione fiscale prevede un’imposta di registro del 9% ed IVA del 10%.
     
    Gli interessi passivi possono essere portati in detrazione del 19% Irpef nel 730 o nella dichiarazione dei redditi modello Unico.
     
    La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro e in caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno).
     
    La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo.
     

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